Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/190

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indennizzarlo, perderà la carica e subirà un’amenda di cui il codice fisserà l’ammontare.

152. Le prigioni son poste sotto l’immediata inspezione dei giudici di pace e sotto l’alta sorveglianza del tribunale supremo del regno.

153. I giudici e qualunque ufficiale di giustizia sono responsabili.

154. Li abusi di potere commessi da un giudice o da un ufficiale di giustizia, fan nascere l’azione popolare, vale a dire che ciascun individuo, v’abbia o no interesse, è in diritto di provocare dal Parlamento l’applicazione della responsabilità al giudice che ha abusato di suo potere.

155. Quando un giudice o ufficiale di giustizia è denunziato al Parlamento per abuso di potere, il Parlamento può ordinare che sia sospeso da sue funzioni durante l’instruttoria del processo di cui verranno dal codice determinate le forme.

156. La Costituzione stabilisce dei giudici di pace in tutte le comuni del regno.

Dessi tentano conciliare le controversie che insorgono fra cittadini.

157. La Costituzione stabilisce dei giudici di prima e seconda instanza, dei tribunali di distretto e cinque tribunali di appello.

Il codice regolerà la loro competenza.

158. La Costituzione stabilisce un tribunale supremo di cassazione.

159. Allorchè il tribunale supremo esaminando la procedura riconosce che un individuo è stato illegalmente privato di sua libertà è autorizzato ad ordinarne la scarcerazione.