Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/194

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183. Il consiglio civico riceve i conti dal magistrato municipale.

Egli ne affida l’esame preparatorio ad una commissione di cinque membri scelta nel suo seno.

Questo esame ha luogo alla presenza del magistrato municipale o de’ suoi delegati.

Il consiglio, dopo aver sentito il rapporto della sua commissione, approva e rigetta i conti del magistrato.

184. Il magistrato, una volta approvati i suoi conti dal consiglio civico, resta pienamente discaricato.

185. Se i conti sono dal consiglio civico rigettati, allora la commissione dei cinque membri, attiva l’accusa del magistrato nanti i tribunali ordinarii.

186. I membri del magistrato municipale, i loro parenti o congiunti sino a quel grado che verrà dal codice dichiarato, non possono dare lor voto, nè quando il consiglio nomina la commissione di cinque membri, nè quando delibera sull’approvazione del conto.

187. I conti dell’amministrazione del magistrato municipale saranno stampati e pubblicati.

Tutti i cittadini della comune hanno diritto di vedere i libri di suddetta amministrazione e di prendere conoscenza di lor contenuto.

188. Il magistrato municipale di ciascheduna comune è conservato nel suo numero attuale e nei suoi diritti e qualificazioni onorifiche.

189. Egli è scelto fra i proprietari del comune dal consiglio civico a scrutinio segreto, ed a semplice maggiorità.