Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/195

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Tutti gli anni nel mese di maggio un membro del magistrato municipale deve sortir di carica, e sarà rimpiazzato da altro scelto dal consiglio civico nel sopradetto modo.

190. Non possono esser membri del magistrato municipale le persone interessate in qualsivoglia impresa, od affittamenti delle vendite comunali.

191. Il magistrato municipale rappresenta la comune.

192. Veglia al benessere ed alla salute pubblica sotto l’autorità del magistrato supremo di sanità del regno.

193. Mette in esecuzione le decisioni del consiglio civico, amministra le rendite del comune.

194. Sorveglia alla polizia dei mercati, all’esattezza dei pesi e misure, e fa osservare il nuovo sistema metrico.

195. Nomina i suoi impiegati e li rimpiazza ad arbitrio.

196. La Costituzione inibisce a qualunque autorità del regno di frastornare i consigli ed i magistrati municipali nell’esercizio di loro attribuzioni, e d’usurpare una parte qual ch’ella siasi nella direzione di loro affari e di loro interessi.

197. Qualunque cittadino ha diritto di farsi accusatore del consiglio e dei magistrati municipali appo i tribunali competenti ed ordinarii che giudicano conformemente alla legge.

198. Resta espressamente proibito ai consigli ed ai magistrati municipali di mettere ostacolo, o d’incagliare in qualunque modo la libera circolazione delle derrate nell’interno del regno.