Pagina:Strada ferrata da Venezia a Milano.djvu/32

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Pavia, salvo quelle ulteriori variazioni che l’arte e la convenienza potranno suggerire.

Quanto però al modo di comunicazione da Venezia alla terra ferma la Commissione mista lombardo-veneta si permetterebbe invocare dalla Sovrana clemenza, che il privilegio fosse operativo, sia che vi si provveda colla costruzione d’un ponte sulla laguna da s. Giuliano a Venezia, quanto con altri mezzi di trasporto sull’acqua allorchè la Società si trovasse forzata a preferirli, soltanto quando ulteriori ispezioni d’arte facessero presumere una spesa maggiore, di quattro milioni: spesa che sbilancerebbe quel necessario equilibrio che debbe trovarsi fra il dispendio e l’utile dell’opera ravvisata nei complessivi di lei rapporti.

Le particolari combinazioni dell’intrapresa maturamente ponderate avrebbero persuasa alla Commissione mista la necessità d’implorare la grazia Sovrana perchè l’invocato privilegio venisse esteso a 99 anni decorribili dalla di lui data: perchè simili opere non si eseguiscono che a capitale quasi perduto, giacchè, spirato il privilegio, i ricavi delle restanze risultano minimi, a fronte della spesa, e questa non può ricuperarsi che ripartitamente in una lunga serie d’anni, esclusi i primi, ritenuto che le novità non riescono accette che assai tardi alla generalità degli uomini.

Questo privilegio poi vorrebbe di sua natura essere fregiato d’altri Sovrani favori.

1. Che sia esclusivo alla Società per tutti i paesi del Regno lombardo-veneto compresi nelle provincie ove percorre l’accennata strada o laterali di essa.

2. Che il privilegio suddetto possa devolversi in tutto, o in parte anche riguardo dei cessionarii della Società anonima, che succederà alla attuale Associazione mista fondatrice.

3. Che il privilegio debba andare esente da ogni qualunque aggravio, tassa, o gabella rispetto alle strade, e fabbricati in essa compresi: e quindi anche dagli effetti del decreto italico 26 luglio 1811 relativo alle diligenze e messaggerie, eccetto però i carichi prediali sul terreno occupato dalla Strada ed accessorii.

4. Che dovendosi necessariamente procedere alla occupazione dei fondi o fabbricati altrui per la formazione, sia della strada principale che delle laterali, sia di quelle che occorreranno provvisoriamente per l’originaria costruzione delle prime, e delle seconde, siccome anche per l’erezione lungo la strada dei locali e fabbricati, ad uso di essa, e dei passeggeri, possa farsi l’occupazione medesima a titolo di utilità pubblica, nel modo stesso praticato per le strade regie, a termini della vigente legge civile.

5. Che essendo necessario al buon esito dell’intrapresa di far uso di macchine locomotive di perfetta costruzione, sia, alla Commissione lombardo-veneta centrale, o a chi per essa, graziosamente concessa la loro introduzione dall’estero con esenzione di qualunque dazio.

Quanto alle rotaie, sostegni di ghisa, o ferro battuto, ed altri ingegni e materiali occorrenti alla costruzione della strada, nonchè il carbon fossile per alimento del vapore, la supplicante Commissione lombardo-veneta nell’incertezza di trovarli nell’interno della migliore qualità, ed a prezzi non maggiori di quanto costerebbero all’estero, osa del pari nutrire lusinga che, ove le produzioni nazionali non le offris-