Pagina:Strada ferrata da Venezia a Milano.djvu/33

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sero la bramata convenienza, tale circostanza sarà contemplata, perchè non le sia in seguito negato adito ad invocare dalla benignità Sovrana altre maggiori facilitazioni per l’importazione di quelle materie.

6. Che occorrendo alla Commissione suddetta, od ai di lei successori di servirsi della forza motrice dei cavalli, anzichè delle macchine a vapore non le sia impedito di far uso di cavalli proprii anche con ricambio, avuto riguardo che le sue strade escono dal novero delle strade postali.

7. Che sia del pari facoltativo alla Società, trattandosi di opera tanto vasta di dividerne la costruzione in diverse tratte, e che mano mano che una parte sia compita, tanto della principale, che delle strade laterali, anche per una semplice rotaia, possa servire all’uso privilegiato.

8. Che insorgendo controversia con chicchesia relativamente alla costruzione ed esecuzione di questa strada, l’esame e decisione debba essere di esclusiva competenza in prima istanza, rispetto alle Provincie venete dell’I. R. Tribunale Mercantile e di Cambio in Venezia, e rispetto alle Provincie lombarde dell’I. R. Tribunale Mercantile, e di Cambio in Milano.

9. Che cessato il privilegio, possa la Società, o cessionario particolare, o generale disporre liberamente di tutte le proprietà stabili, o mobili, annesse, connesse, dipendenti, o relative alla intrapresa, siccome di cosa sua allodiale per farne vendita allo stato, od ai privati secondo la convenienza.

La vastità dell’intrapresa da un lato, e dall’altra l’eminente utilità pubblica per la popolazione industriosa e povera nella quale diffonderà il vasto capitale occorrente alla costruzione della strada: e finalmente i sommi vantaggi che alle Provincie venete, e principalmente alle lombarde poste alla periferia dell’Impero ridonderanno con questo mezzo di rapidissima comunicazione dalla quale sarà resa immediata l’azione benefica che parte dal cuore della Monarchia: fanno sperare agli umilissimi deputati della Commissione lombardo-veneta, che non sarà per mancare loro il possente patrocinio dell’E. V. onde questi umili voti sieno avvalorati presso la Suprema Autorità.

Vienna, il giorno 17 giugno 1836.

Con profondissimo rispetto


Di V. E.


Gli ubb.mi e dev.mi servitori

Giuseppe Reali.
Luigi Francesco De Seufferheld.
Federico Oexle.
Michele Battaglia.