Pagina:Strada ferrata da Venezia a Milano.djvu/42

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10.° Fino al totale versamento dell’importo suddetto il certificato interinale serve a legittimare il diritto dell’azionista.

11.° Fino al punto in cui la Strada sarà dichiarata compita ed aperta all’esercizio, decorrerà sui versamenti l’interesse del 4 per cento, a contare dalle scadenze fissate pei pagamenti.

12.° Da quell’epoca in avanti conseguiranno gli azionisti i dividendi che verranno annualmente stabiliti dall’adunanza generale.

13.° Siccome 50,000 azioni vengono rilasciate contro versamento effettivo di L. 1,000, ed altre 500 d’onore a disposizione della Commissione fondatrice lombardo-veneta in compenso del rischio, delle cure, e delle spese sostenute per promuovere l’intrapresa; così la Società è composta di 50,500 quote eguali, partecipanti nel fondo e negli utili dell’intrapresa.

14.° I certificati interinali d’azione possono passare mediante cessione da un possessore in un altro. La cessione non diviene operativa in faccia alla Società, se non dopo che sia stata notificata alla Direzione della medesima, rispettivamente in Venezia o Milano.

15.° Non è permessa la divisione di un’azione in più partecipanti.

16.° Gli azionisti non sono obbligati che per la somma di L. 1,000 per ciascuna azione.

17.° Le azioni, certificati interinali d’azione, o coupons che andassero smarriti, debbono essere legalmente ammortizzati per mezzo degl’I. R. Tribunali mercantili e di cambio di Venezia o Milano.

Durante il tempo dell’ammortizzazione delle azioni, certificati interinali, o coupons perduti, non saranno accettati sequestri.

18.° Gli affari della Società correranno sotto la firma Privilegiata Strada Ferdinandea lombardo-veneta e tale firma sarà registrata ai mentovati Tribunali mercantili di Venezia e Milano.

19.° La Società in tutte le sue cause passive, o per citazioni di diritto personale, è sottoposta alla giurisdizione dei suddetti I. R. Tribunali mercantili e di cambio di Venezia o Milano.

20.° Tutte le intimazioni agli azionisti che hanno conseguenze legali, avranno luogo nel modo indicato al § 7.°, ed i termini prefissi dalle dette intimazioni decorreranno dal giorno in cui queste saranno per la terza volta inserite nei pubblici fogli.

21.° Gli affari della Società sono diretti dal Congresso generale, da una Direzione, e da un’Amministrazione.

22.° Ogni proprietario di certificati interinali d’azione che un mese prima dell’Adunanza generale apparirà intestato nei libri della Società almeno per 10 certificati interinali, è membro del Congresso generale.

Dopo l’emissione delle azioni effettive ha diritto ad intervenire al Congresso generale qualunque proprietario di 10 azioni almeno, purchè 15 giorni prima dell’epoca fissata pel detto Congresso, notifichi alle rispettive Sezioni direttorie di Venezia o Milano, il numero, luogo di emissione, e data delle suddette sue azioni.

Al Congresso non saranno ammessi che gli esibenti delle relative cartelle originali.

23.° La convocazione del Congresso generale deve effettuarsi nei modi prescritti