Pagina:Strada ferrata da Venezia a Milano.djvu/43

Da Wikisource.

43

ai §§ 7.° e 22.°, e con preavviso di 40 giorni, e i Congressi generali saranno tenuti alternativamente una volta a Venezia, e l’altra a Milano. Il primo Congresso generale avrà luogo in Venezia.

24.° Gli oggetti di maggior importanza, e straordinarii alle partite di consueta deliberazione, devono essere accennati nell’avviso.

25.° Nei primi mesi d’ogni anno si terrà un Congresso generale.

26.° In tale adunanza devono essere sottoposti a disamina il rendiconto dell’anno cessato, lo stato ed i progressi dell’intrapresa, le più importanti disposizioni per l’anno entrante, e devono essere deliberate le osservazioni e le proposte su di questi oggetti fatte dai membri della Società.

27.° Oltre a ciò restano riservati alle deliberazioni del Congresso generale i seguenti oggetti:

a) La fissazione degli annui dividendi.
b) La destinazione delle somme per il fondo di riserva.
c) La nomina dei membri della Direzione.
d) Il prolungamento della strada principale, e la proposta di nuove strade accessorie di diramazione.
e) La determinazione del modo di provvedere nuovi fondi in aumento del capitale preventivo, ove per qualunque emergenza, ciò fosse utile o necessario all’impresa.
f) Ogni innovazione degli statuti.
g) La convenienza di prolungare la durata del privilegio.
h) Lo scioglimento della Società.
i) La cessione dello stesso privilegio.

Riguardo ai casi indicati sotto le lettere d, f, g, il Congresso generale abiliterà la Direzione ad invocare la superiore approvazione.

28.° Dietro deliberazione della Direzione della Società possono convocarsi anche adunanze straordinarie.

29.° Le discussioni del Congresso generale saranno regolate dalla Direzione.

30.° E però libero ad ogni socio di proporre oggetti alla deliberazione.

31.° II Congresso generale prende le sue determinazioni alla pluralità relativa di voti degl’intervenuti.

32.° Riguardo agli oggetti indicati sotto le lettere d, f, del § 27.°, si deciderà con pluralità assoluta di voti degl’intervenuti.

33.° Per la decisione degli oggetti g, h, i, del suddetto § 27.° richiedesi l’unanime parere di 3/4 dei votanti.

34.° Ogni membro del Congresso generale ha diritto a un solo voto per la sua rappresentanza. Nei Congressi generali da tenersi prima della emissione delle azioni al presentatore, i proprietarii di almeno 10 certificati sono abilitati a farsi rappresentare da un procuratore che dovrà essere azionista, il quale però, qualunque fosse il numero de’ mandati di cui è investito, non potrà mai avere più di sei voti compreso il proprio.

35.° Le discussioni e deliberazioni del Congresso generale saranno consegnate in apposito protocollo.