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del consolato. Celebri ancora furono varj libri da lui composti che si annoverano dall’Eineccio (l c.) e Hi si. Jur. l. 1, c. 4, § 290), e singolarmente xc libri di Digesti , che da molti antichi giureconsulti furono commentati. Ma ciò che ne rendette il nome immortale, fu singolarmente l1 Editto perpetuo da lui compilato , di cui ci convien dare qualche contezza, perchè esso forma un’epoca memorabile nella romana giurisprudenza. L’autorità che aveano i pretori di pubblicar nuove leggi, recava una grandissima confusione nell’amministrar la giustizia. Ognuno di essi all’antiche leggi ne aggiugneva altre nuove; e spesso ancora dopo aver pubblicata una legge al principio della pretura, un’altra ad essa contraria intimavane dopo alcun tempo. Quindi quella confusa moltitudine di leggi le une all’altre contrarie, e quindi ancora l’incertezza e la varietà de’ giudizi, sicchè appena sapevano i Romani secondo qual legge dovessero essere giudicati. Erasi più volte cercato di togliere un sì grave disordine; ma gli sforzi per ciò usati non aveano avuto un successo pienamente felice. Adriano pensò finalmente a formare un fisso e regolar sistema di giurisprudenza, e a Salvio Giuliano commise che raccogliendo , esaminando e confrontando tra loro le antiche leggi di tutti i pretori, togliendone ciò che vi fosse di inutile, o di contrario al buon diritto, e aggiugnendovi tutto ciò ch’egli stimasse opportuno, formasse per tal maniera un’ordinata e ben divisa raccolta di leggi, che avesse in avvenire autorità ne’ giudizj, e a cui i magistrati tutti dovessero