Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo II, Classici italiani, 1823, II.djvu/718

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QUARTO ()8f senz* altro. Valentiniano 1 promulgò intorno a questo punto alcune utilissime leggi l’anno 368, che veggonsi ne’ Codici di Teodosio e di Giustiniano (Cod. Theod. l. 13 tit. 3 lex 8; Cod. iustin. l. 10, tit. 52, lex 9, 10). In esse egli comanda che in ciascheduno de’ quattordici rioni di Roma vi abbia un medico che dal pubblico sia mantenuto a servigio de’ poveri; che quando un di essi venga a mancare, sette almeno degli altri facciano diligente esame di chi gli debba essere sostituito; e a questa legge allude Simmaco in una sua lettera a Teodosio (l. 10, ep. 40), in cui gli espone ciò che tutto il collegio de’ medici avea deciso in una controversia insorta per l’elezione di un nuovo medico; ordina inoltre che questi medici, ricordevoli dello stipendio loro assegnato, amino meglio di servire a’ più poveri, che di assistere per vergognosa ingordigia a’ più ricchi; che finalmente essi possan ricevere dagl’infermi ciò che questi essendo sani avran loro offerto, ma non ciò che nel pericolo della lor malattia avranno loro promesso. Leggi degne veramente di un cristiano e prudentissimo imperadore. Inoltre molti degl’impera dori medesimi confermarono loro que’ privilegi di esenzioni e di onori che da’ precedenti sovrani erano stati loro conceduti (Cod. Theod. ib. lex 10; Cod. justin. ib. lex 6, 9, Juliani. Op. p. 398). Ma tutte le leggi e tutti gli amplissimi privilegi non bastarono a formare in Roma un medico di cui rimanesse a’ posteri illustre fama; che i privilegi e le leggi non sono abbastanza efficaci a risvegliare l’amor delle scienze quand’esso già