Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo II, Classici italiani, 1823, II.djvu/721

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Capo VIII.

Giurisprudenza.

I. La giurisprudenza fu per avventura f unico - studio per cui Roma si mantenesse per qualche ? tempo anche in quest’epoca in quella fama medesima di cui goduto avea per 1 addietro. E io penso che gli stranieri, i quali abbiam pure veduto accorrervi in gran numero per coltivarvi gli studi, talchè convenne che Valentiniano I saggiamente provvedesse alla loro condotta, vi fossero tratti in gran parte dal concetto in cui erano i legali studi di Roma. Così dalle Gallie sen venne a Roma Palladio per apprendervi la scienza del diritto, come a derma Claudio Rutilio Numaziano (Itin. l. 1, v. 208, ec.). Così Sidonio Apollinare scrive a un certo Eutrovio (l. 1, ep. 6), esortandolo a venir seco a Roma, cui egli chiama domicilium le guru, gymnasiuni literarwn, curiam dignitatum. Così finalmente di Alipio narra S. Agostino (l. 6 Conf. c. 8), che venuto era per istudiare le leggi dall’Africa a Roma. Vero è nondimeno che a’ questo numeroso concorso che a tal fine faceasi da ogni parte a Roma, dovette singolarmente contribuire il divieto fatto dagl’imperadori, che altrove non si insegnasser le leggi, fuorchè in Roma, in Costantinopoli, e in Berito nella Fenicia; pel qual divieto Roma veniva ae’essere in tutto l’occidentale impero l’unica sede di tale studio. Chi fosse il primo autore di questa legge, nol possiamo accertare. Ma Giustiniano