Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo II, Classici italiani, 1823, II.djvu/722

Da Wikisource.

QUARTO G85 rinnovando questo stesso divieto dichiara insieme che da’ suoi predecessori esso era stato intimato. Haec autem tria volumina, nobis composita tradi eis tam in regiis urbibus, quam in Berytiensium* pulcherrima civitate... tantummodo volumus, quod jam et a retro Principibus constitutum est, et non in aliis locis (De Juris docendi ratione). Egli è verisimile adunque che a’ tempi di cui parliamo si facesse questo divieto, e meno perciò è a stupire che da ogni parte venissero a Roma que’ che voleano attendere agli studj legali. II. E molto più erano allor necessarj cotali studj, poichè Costantino e gli altri imperadori. cristiani che vennero dopo, molte cose inno-,1 varono nella giurisprudenza, in quella parte; singolarmente che apparteneva al culto sacro e alle sacre persone; e molte leggi inoltre da essi si aggiunsero, che a promuovere e ad onorare la religion cristiana si crederono opportune. Le nuove leggi fatte da Costantino a regolare i costumi, e a sterminare i vizj e le fallacie delle antiche leggi da lui tolte di mezzo, si rammentano da Nazario nel Panegirico a lui recitato (n. 38), e somigliante è il sentimento delf incerto autore dell’altro Panegirico che abbiamo delle lodi di Costantino (n. 4). Molte di queste leggi si posson vedere qua e là sparse ne’ Codici di Teodosio e di Giustiniano, e unite insieme dall’Eineccio (Hist Jur. rom. l. 1, c. 5). Ma queste leggi promulgate da Costantino in favore del cristianesimo destaron sospetto ne’ giureconsulti idolatri ch’egli pensasse ad abolire tutte le leggi degl’imperadori gentili, e