Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/158

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PRIMO 97 essi pure le leggi colle quali ne’ lor paesi eransi regolati; e convenne perciò a Teodorico di ordinare che i Goti fosser giudicati da’ Goti, e da’ Romani i Romani; e che nelle cause in cui aveasi a decidere tra’ Romani e’ Goti, si scegliessero giudici di amendue le nazioni. E perchè ciò non ostante sorgevano spesso difficoltà e contese, si pubblicò un Editto composto di 154 articoli, tratti per lo più dalle leggi romane, che dovessero osservarsi ugualmente da’ Romani e da’ Goti in quelle contese che fosser loro comuni. Esso è stato pubblicato dal Lindenbrogio (Cod. Legum antiq. ec.). li. Quindi il Codice pubblicato già da Teodosio il Giovane ebbe ancora vigore sotto Teodorico; e benchè nelle Lettere di Cassiodoro non se ne trovi espressa menzione, spesso nondimeno vi si dichiara il volere di Teodorico, che le leggi romane ritengano l’antica loro autorità. Delectamur, dic’egli (l. 3 Var. ep. 43), a nome del suo sovrano, jure romano vivere, quos armis cupimus vindicare. Egli è perciò verisimile che molti vi avesse in Roma anche di questi tempi che nello studio delle leggi diligentemente si esercitassero; e molto più che, come già abbiamo osservato, tra i professori a’ quali i re goti vollero che fosser pagati i dovuti stipendj, era espressamente nominato il professor delle leggi. Nondimeno non ci è pervenuta notizia di alcun celebre giureconsulto che a questi tempi fiorisse in Roma, ove solo, come abbiam dimostrato, poteasi in tutto f Occidente tenere scuola di leggi. o perchè non vi avesse veramente alcuno che in ciò salisse Tiraboschi, Voi. III. 7