Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/157

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Ma di lui ancora non sappiamo qual fama si acquistasse nella sua professione.

Capo VI.

Giurisprudenza.



I Goti lasciano in vigore la romana giurisprudenza. I. L’invasione de’ Barbari, e il dominio che essi occuparono dell’Italia, non fu ae’essa ca’ gione di quel totale sconvolgimento della romana giurisprudenza, che sembrava doverne probabilmente avvenire. Parea verisimile che i novelli conquistatori costringer volessero i vinti a soggettarsi alle leggi dei lor vincitori. Ma nè Odoacre, nè Teodorico, nè gli altri re ostrogoti che lor succederono, non fecero in essa cambiamento di sorta alcuna. Essi ben conoscevano che a regnare tranquillamente su’ popoli soggiogati coll’armi conveniva recare ad essi la minor molestia che si potesse, e lasciarli vivere, per quanto fosse possibile, secondo le antiche lor costumanze. Perciò non solo essi ritennero l’esterior forma nell’amministrazione dell’impero, che sotto i romani imperadori era stata in uso, ma permisero ancora a’ popoli lor soggetti di regolarsi secondo le proprie loro leggi, e di avere i lor giudici nazionali. I Goti nondimeno vollero ritenere ei viveva allor quando Roma fu da Alarico espugnata. Egli ha ancora prodotti più altri medici ecclesiastici ne’ primi secoli della Chiesa, e più altri che poscia dalla professione di medico salirono alla dignità di vescovo (l. cit. e p. 13).