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PRIMO 103
(Jllst. ParuL JlorenL l. i, c. 2; l. 4, c. 1), e
dopo lui da Federico Ottone Menckenio (Vita
Ang. Polit. p. 304, ec.) e dal ch. canonico Bandini (Rag. sopra la collaz. delle Pand. p. 7, ec.).
Ma questi tre medesimi autori, e altri da essi
allegati, han confutata l’opinione del Poliziano,
e han dimostrato che benchè il mentovato codice non debba credersi posteriore di molto
a’ tempi di Giustiniano, e sembri scritto tra il
vi e il vii secolo, non si può nondimeno in
alcun modo affermare che abbia quel pregio
troppo maggiore che il Poliziano gli ha attribuito. Or questo nuovo corpo di giurisprudenza
romana avrebbe dovuto risvegliare in molti impeto ed ardore non ordinario nel coltivarla.
E forse vi furon molti a que’ tempi che in
questa sorte di studj ottenner lode. Ma non ce
n’è giunta, ch’io sappia, notizia alcuna. Forse
ancora vi furon più altri, oltre a quei che abbiam
nominati, che in qualche genere di letteratura
furon famosi in Italia a questa medesima età.
Ma le vicende da’ tempi che a questi vennero
dopo, ce ne han fatto perdere ogni memoria;
e qui perciò siam costretti a porre fine a questa epoca, in ciò che appartiene agli studj; poichè di ciò che spetta alle scuole e alle biblioteche , abbiam già ne’ precedenti capi raccolto
tutto ciò che dagli storici di questa età ci c
stato tramandalo.