Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/93

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3a unno erano le pubbliche scuole, fossero tre oratori ossia retori latini, e cinque sofisti greci, dieci gramatici latini ed altrettanti greci, un professore di filosofia e due di legge. Ma inutilmente intimava Giustiniano le leggi a’ popoli che ubbidivano ad altri padroni. Noi non veggiamo che si pensasse ad eseguire un tal comando; anzi dalla sopraccitata lettera di Atalarico, in cui comanda che a’ pubblici professori si paghino i dovuti stipendj, la quale probabilmente fu scritta l’anno 533, poichè è tra le ultime fra quelle che Cassiodoro scrisse per suo comando, noi veggiamo ch’egli parla in modo come se altri professori allora non vi avesse, che un di gramatica, un di rettorica e uno di legge: Snccessor scholae liberalium literarum tam gramaticus, quam orator, nec non juris expositor. E benchè poscia gl’imperadori greci ripigliassero e conservassero per qualche tempo il dominio di Roma, e benchè, come vedremo, Giustiniano comandasse che il Codice ricevuto fosse in tutta l’Italia, non è però verisimile, nè abbiamo argomento alcuno a provare che negl’infelicissimi tempi che allor correvano, si pensasse all’esecuzione di questa legge. Più probabilmente potè condursi ad effetto l’ordine che al medesimo tempo diè Giustiniano, e ch’era conforme a quello già dato da Atalarico, cioè che a’ medici e a’ professori romani si pagassero i dovuti stipendj: Annonas, quae gramaticis ac oratoribus, vel etiam medicis vel jurisperitis antea dari solitum esset, et in posterum, suam professionem scilicet exercentibus, erogari praecipimus, quatenus juvenes