Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo IV, Classici italiani, 1823, IV.djvu/458

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SECONDO 4^7 gli hanno in più luoghi emendali, e forse verrà tempo in cui si abbiano ancor più corretti. Ma l’idea di questa mia Storia non mi permette di trattenermi ad esaminare i pregi e i difetti della Collezione di cui abbiamo finor ragionato; il che mi condurrebbe troppo lungi dallo scopo mio principale, e si è già fatto da tanti valenti interpreti e spositori del Diritto canonico, che non giova il disputar di una cosa di cui ognuno può istruirsi colla lettura di mille scrittori. Noi proseguiamo intanto a vedere quai nuove aggiunte si facessero in questo secolo stesso alla ecclesiastica giurisprudenza. VII. Dappoichè Gregorio IX ebbe pubblicati i cinque libri delle Decretali, ed egli e gli altri pontefici che gli vennero dopo, promulgarono altre leggi, ed altri canoni si stabilirono ne’ concilii che negli anni susseguenti si radunarono. Eran dunque già cresciute di molto le leggi ecclesiastiche verso la fine del secolo di cui scriviamo; ma tra esse n’avea alcune che da molti credeansi false ed apocrife, altre che sembravano contraddire a (quelle di Gregorio IX; e facea d’uopo perciò, che fattane una diligente raccolta, e separate le vere dalle supposte, se ne facesse un’appendice al Diritto canonico. L’università di Bologna ebbe in ciò ancora la gloria di suggerirne il pensiero al pontefice Bonifacio VIII, poichè egli fu innalzato alla cattedra di S.Pietro al (fin dell’anno 1294. Giovanni d’Andrea, ch’era allora studente in Bologna, racconta (in proem. l. 6 Decret.) che (quella università mandò a tal (fine al pontefice Jacopo di Castello mansionario della chiesa di Bologna,