Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo V, parte 1, Classici Italiani, 1823, V.djvu/165

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128 LIBRO accadesse di fatto; e che ad ottenerlo convenisse che se ne facesse dal pontefice distinta menzione. £X*Jìu XXXI. Pochi mesi appresso la stesso ponanrora di tcfice rivolse il pensiero a Roma. Innocenzo IV Ro“,‘’ vi avea introdotti gli studj legali, come altrove si è detto j e gli studj sacri ancora vi erano stati sempre coltivati in addietro. Ciò non ostante non eravi propriamente studio generale di tutte le scienze, e questo fu opera di Bonifacio che con sua bolla de’ 6 di giugno dello stesso anno 1303 ne ordinò l’erezione (Bullar, rom. ib. p. 146). In essa non veggiam nominate distintamente le scienze che vi si do veano insegnare, ma con termine universale si dice generale studium in qualibet facultate; e quindi si aggiungono più privilgi speciali che a questa nuova università accorda il pontefice, intorno ai quali veggasi l’altre volte da noi citato P. Caraffa (Hist. Gymn. rom. t 1, c. 6). Quindi Giovanni XXII in una sua bolla del 1318 più minutamente prescrisse quai leggi doveansi tenere nel conferire la laurea. Essa è riferita dallo stesso P. Caraffa (ib.) , e parmi degno di osservazione che ivi non si parla che della laurea del Diritto canonico e del civile) della teologica non si fa motto, anzi ella sembra escludersi espressamente col dire in Jure Canonico et Civili, examinari possint ibidem, et in eisdem facultatibus dumtaxat titulo Magisteri i decorari. Il che conferma ciò che ho or ora accennato, che la laurea teologica non poteasi in qualunque università conferire senza espresso privilegio) e che questo fin dopo la