Pagina:Torino e suoi dintorni.djvu/286

Da Wikisource.

2B8 ASSOCIAZIONI fila.ktr0pic1ii! ISD INDUSTRIALI

con lire 10, e ciò per dodici settimane , compresa la convalescenza quantunque potesse essere ricoverato anche in qualche spedale od ODera pia. Soccorre i cronici coi proventi de' capitali, purché abbiano fatto parte dell' unione per un decennio. Chi lascia trascorrere ire mesi senza soddisfare alla quota mensile ò cassato dalla società. Rientrandovi deve pagare i tre mesi scaduti, e per quattro settimane perde o>n'i diritto ai soccorsi; rientrando dopo un nono, perde il vorsato , eo è come vi entrasse la prima volta.

La vedova di un calzolaio che abbia un Ogliuolo, il quale tenga aperta l'officina del padre, continuando a pagar le quote, continua pure i suoi diritti verso la società.

I fondi di questa società sono costituiti:

1. Dalla quota di lire una ogni mese;

2. Dallo quote de' morosi ;

5. Dai capitali messi a mutuo.

Condizione per entrare nella società ò l'essere mastro calzolaio.

rio Istituto de' lavoranti Cappellai. — L'epoca della sua fondazione risale al 173(1 ; in processo di tempo venne riformato, ed ora trovasi costituito nel seguente modo: K composto di lavorami cappellai nazionali ed esteri, ed ha per base fondamentale di giornal- mente soccorrere , senza veruna distinzione, tutti i soci che cadono ammalati ; di dare una indennità ai lavoranti forestieri che arrivano o partono, e di sovvenire quelli che per qualche indisposizione fisica o i r vecchiaia si rendono inabili al lavoro , purché per 20 anni coi secativi abbiano soddisfallo ai contributi prescritti dai regolamenti.

I fondi di questa società sono costituiti :

Dalla quota di L. 4 che ogni socio deve pagare per una volta soltanto, s titolo di buon ingresso;

Da centesimi 2!) per settimana, oltre cent. 80 {ciascun anno per la retribuzione del raccoglitore.

Fer essere ammessi, gli aspiranti devono essere di una sufficiente capacità nella loro arte, godere di una buona costituzione fisica e non oltrepassare l'età d'anni SO.

Detta società sussidia settimanalmente il socio ammalato, dopo il quinto giorno di sua malattia e 26 settimane dalla sua aiìunessione, con lire 7 , per il corso di 8 settimane consecutivo, quand' anche po- tesse essere ricoveralo in qualche ospedale od opera pia; prolun- gandosi la malattia, gli accorda L. 1 per altre .due {settimane a ll0'0 di convalescenza.