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22 TORNIAMO ALLO STATUTO

Il Principe dinastico raffigura nella nostra Costituzione l’elemento continuo, permanente dello Stato considerato come un organismo complessivo, di fronte agli elementi temporanei, mutevoli, contingenti nello spazio e nel tempo, rappresentati dagli elementi elettivi.

Al Sovrano dunque spettano secondo la lettera precisa dello Statuto: 1º il potere esecutivo; 2º una parte non inferiore a quella del Parlamento nel potere legislativo, avendo egli eguale diritto di proposta delle leggi, ed essendone a lui solo riservata la sanzione.

Nè lo spirito dello Statuto può ritenersi diverso dalla lettera delle sue disposizioni testuali.

Il potere esecutivo, dovendo, nella sua azione di governo, mantenersi al di sopra e al di fuori dei partiti e non dovendo favorire gl'interessi della maggioranza piuttostochè quelli della minoranza, o degli elettori anzichè dei non elettori, ma considerare tutti i cittadini allo stesso modo, tenendo conto del solo interesse generale dello Stato, dev’essere dipendente da chi non può non immedesimarsi sempre con questo interesse generale; e non potrebbe mai essere affidato ad un istituto che fosse la emanazione diretta della maggioranza e di un solo partito.

Che se invece il Governo, impersonato nei ministri, dipendesse direttamente dalla maggioranza parlamentare, anche per la designazione delle persone che debbono comporlo, l'intera potestà legislativa verrebbe inoltre, in evidente contraddizione con lo spirito dello Statuto, assorbita dalla sola Camera elettiva, anzi dalla sola maggioranza dei suoi membri; inquantochè le leggi verrebbero, in tale supposto, in primo luogo proposte dai ministri, delegati diretti della maggioranza stessa (restando ridotto ad una vuota formalità il decreto reale che autorizza la presentazione dei disegni di legge); quindi discusse e modificate a Montecitorio dalla maggioranza dei deputati in contraddittorio coi propri suoi delegati; ed in ultimo riesaminate, per la finitura e polimentatura soltanto, a palazzo Madama, la cui decisione resterebbe pure in balia dei ministri, cioè degli organi e rappresentanti diretti della maggioranza elettiva. Onde i poteri legislativi resterebbero effettivamente ridotti ad uno solo, invece di essere tre come vuole lo Statuto.

L’azione del Principato si deve esplicare più specialmente in quell’ordine di questioni che deve essere mantenuto fuori del giro