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TORNIAMO ALLO STATUTO 21

«Il Re può far grazia e commutare le pene» (art. 8).

«La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere, ecc.» (art. 9).

«Il Re nomina e revoca i suoi ministri» (art. 65).

«La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce» (art. 68).

«Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati» (art. 3).

«Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero, ecc.» (art. 33).

«Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere, ecc.» (art. 56).

Quanto ai ministri, devesi in primo luogo notare che lo Statuto, mentre nomina a più riprese i ministri del Re, non fa mai parola di un Ministero, o Gabinetto, o Consiglio di ministri 1. Riguardo poi alle loro funzioni, all’infuori dell’articolo già citato che ne attribuisce la nomina e la revoca al Principe e di un altro in cui si prescrive che i ministri che siano deputati o senatori possono votare nella sola Camera cui appartengono e si dà loro facoltà di poter sempre entrare e prendere la parola nelle due Camere (art. 66), abbiamo nello Statuto i due soli articoli seguenti:

«I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro» (art. 67).

«La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’alta Corte di giustizia» (art. 47), cioè al Senato convocato con decreto del Re (art. 36).

Il Re insomma, secondo lo Statuto, impersona lo Stato in tutti gli elementi suoi più necessari e normali, e nella tutela di questi elementi ha una funzione attiva, e non passiva. È lui che rappresenta la tradizione di governo, la continuità nell’azione dello Stato, la stabilità dei suoi ordinamenti; in una parola, egli sintetizza l’interesse generale della patria tanto nel presente che nel futuro. Ed è l’unico istituto a cui queste funzioni siano, nei nostri ordinamenti, affidate.

  1. Anche all'art. 15, dove parlando della convocazione delle Camere per la nomina del Reggente nel caso di minore età del Re e di mancanza di parenti maschi e della madre, si allude inevitabilmente ai ministri considerati collettivamente, lo Statuto dice: «le Camere, convocate fra dieci giorni dai ministri».