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20 TORNIAMO ALLO STATUTO


È la storia del cosiddetto Vecchio del Mare, delle Mille e una notte, il quale montato in collo a Sindbad il marinaro, ne fa un servitore ed uno schiavo, minacciando di strangolarlo ad ogni accenno di ribellione. Questi non può sbarazzarsene che quando, un giorno, il vecchio si ubriaca. È il caso che si verifica anche pei Ministeri. È soltanto quando s’inebriano del potere, che il Parlamento riesce a levarseli di dosso.

Dato questo sistema, della continuità nell’azione del Governo, della conservazione delle buone tradizioni amministrative, della coerenza nei programmi, non vi è più chi si preoccupi.

I nuovi ministri debbono far parlare di sè; avere ciascuno un metodo nuovo; rivoluzionare quanto è stato fatto dai predecessori, siavi o no urgenza o bisogno di riforme. Preme soprattutto far nuove nomine d’impiegati, cambiare organici, ecc.

La burocrazia rimane l’unica tutrice della tradizione del Governo e della continuità della sua azione, in quanto non sia anche essa travolta o sconvolta dalla corrente della politica; perchè anch’essa, contrariamente a quanto dispone lo Statuto, non vede più alcuna difesa sua nell’azione del Sovrano, al quale non si ammette quasi il diritto di rifiutarsi a movimenti di personale, revoche, nomine, traslochi, ecc. Se si concede che in pratica si debba avere dai ministri un po’ di riguardo a non contrariare troppo qualche singolo desiderio del Sovrano, ciò avviene in considerazione della elevata dignità della sua carica, o per timore di spingere le cose all’estremo, ma non perchè si ammetta che egli possa nè debba regolarmente ingerirsi delle questioni di amministrazione, e ciò ancorchè si tratti del personale dei gradi più elevati.


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Orbene, tutto questo è nettamente contrario a quanto prescrive e vuole lo Statuto. Esso determina espressamente riguardo ai poteri del Principe quanto segue:

«Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza, ecc.» (art. 5).

«Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato» (art. 6).

«Il Re solo sanziona le leggi e le promulga» (art. 7).