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III

Quel che si vuol considerare innanzi ogni cosa, è il diritto de’ siciliani ad avere un parlamento proprio e separato dall’altro di Napoli. Ecco ciò che dimandossi dal parlamento del 1812 (*). Se il re «c di Sicilia riacquisterá» il regno di Napoli o acquisterá qualunque altro regno, «dovrá» mandarci a regnare il suo figlio primogenito o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno, dichiarandosi da oggi innanzi il detto «regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli» e da qualunque altro regno e provincia. Rispose il re nel 25 maggio 1812: «Placet per l’indipendenza: tutto il dippiú resta a stabilirsi dal re» e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro famiglia debba regnarvi ( 2 ).

La nazione adunque chiedeva, ed il re si legò col solenne patto del Placet, che il reame di Sicilia s’avesse «per indipendente da quel di Napoli». E aveva giá consentito il re di non poter egli giammai disporre della Sicilia in tutto o in parte, a benefizio di alcun principe, che non ne fosse l’immediato erede. «In tal caso nullo sará», soggiungeva il parlamento, «qualunque atto del re, né sará tenuta la nazione a riconoscere la sua volontá» ( 3 ).

(1) «Quantunque gli affari di Sicilia si dicati oggi composti, pure non sará superfluo discutere quelle quistioni che si legano alla storia ed ai dritti dell’isola. Per tal considerazione continueremo a pubblicare la intrapresa serie di articoli intorno a cosi grave argomento.» Cosi diceva il Troya, quando si pubblicò la costituzione del 1848 in Napoli, perché si sperava di venire a concordia co’ siciliani per difendere la patria comune dagli stranieri (in Del Giudice, op. cit.). (2) Costituzione del Regno di Sicilia, stabilita nel parlamento nell’anno 1812, Cap. VIII, par. 17, Della successione al trono. (3) Ibid., Cap. VII, par. 16.