Pagina:Vasco - Della moneta, 1788.djvu/155

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ranno monete d’oro equivalenti a due, tre, quattro scudi ec. come piacerà, e si potrà fare ancora una moneta chiamata doppia equivalente a dieci scudi, onde si aggiunga nel calcolo delle monete una quinta colonna alla progressione decimale delle cifre. Il conio e il titolo delle monete d’oro sarà regolato come quello delle monete d’argento.

Preparate così le nuove monete in quella quantità che si crederà sufficiente a’ bisogni dello Stato, si farà un nuovo riparto di tutti i tributi e di tutti i pubblici stipendj, regolato secondo la nuova monetazione: saranno rifatti per conseguenza tutti i libri di Finanze relativamente all’introito ed alla uscita del Principe. Si distribuirà una quantità conveniente di monete nuove a tutti i pubblici cassieri delle Provincie, e pochi giorni prima del termine, in cui sogliono pagarsi i pubblici stipendj si pubblicherà l’Editto della nuova monetazione, consistente ne’ seguenti articoli.

I. L’abolizione di tutte le antecedenti leggi monetarie, e di tutte le proibizioni o vincoli riguardanti il commercio interno ed esterno, la fusione delle monete e dei metalli oro, argento, e rame; e il corso ed estimazione delle monete: nelle quali cose tutte s’intenda restituita al popolo tutta la libertà.


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