Pagina:Verri - Osservazioni sulla tortura, Milano 1843.djvu/48

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autorizzati può qualunque uomo nuovamente soffrirli, sintanto che o non sia moderata con nuove leggi la pratica, ovvero non sia abolita.

Nè gli orrori della tortura si contengono unicamente nello spasimo che si fa patire, spasimo che talvolta ha condotto a morire nel tormento più d’un reo; ma orrori ancora vi spargono i dottori sulle circostanze di amministrarla. Il citato Bossi1 asserisce, che se un reo confessa invitato dal giudice con promessa che confessandosi reo non gli accaderà male, la confessione è valida e la promessa del giudice non tiene. Il Tabor2 dice che anche a una donna che allatti si può benissimo dar la tortura, purchè non accada diminuzione di alimenti al bambino: Etiam mulieri lactanti torturam aliquando fuisse indictam, cum ea moderatione ne infanti in alimentis aliquid decedat, quam declarationem facile admitto. Per dare poi la tortura a un testimonio, basta che egli sia di estrazione vile perchè sia autorizzato il tormento: Vilitas personae est justa causa torquendi testem3, e il Claro4 asserisce che basta vi sieno alcuni indizj contro un uomo, e si può metterlo alla tortura: e, in materia di tortura e di indizj, non potendosi prescrivere una norma certa, tutto si rimette all’arbitrio del giudice: Sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc, ut torqueri possit... In hoc autem quae dicantur indicia ad torturam sufficientia scire debes, quod in materia judiciorum et torturae propter varietatem negotiorum et personarum, non potest dari certa doctrina, sed remittitur arbitrio judicis. La sola fama basta perchè, se il giudice lo vuole, sia un uomo posto alla tortura5. Basti un solo orrore per tutti; e questo viene riferito dal celebre Claro Milanese, che è il sommo maestro di questa pratica. «Un giudice può, avendo in carcere una donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza secretamente, ivi baciarla, accarezzarla, fingere di amarla, prometterle la libertà a fine d’indurla ad accusarsi del delitto, e con tal mezzo un certo reggente indusse una giovine ad aggravarsi di un omicidio, e la condusse a perdere la testa.» Acciocchè non si sospetti che quest’orrore contro la religione, la virtú e tutti i più sacri principj dell’uomo sia esagerato, ecco cosa dice il Claro6: Paris dicit, quod judex potest mulierem ad se adduci facere secreto in camera,

  1. Tit. de confessis per torturam, num. 11.
  2. De tortur. et indiciis delictor., § 30.
  3. Vid. Bald. Butrio, Farinac., Quaest. 79, n.33.
  4. Sententiar. lib. V, § fin. Quaest 64, n.12.
  5. Gaud. de malef. in tit. de quaest., num. 39, Aug. ad Angel. de malef. in verbo: fama publica, num. 41, Caravita de ritu magnae Curiae, num. 8, et Brun., de indiciis, fol. 41, num. 32.
  6. Pag. 760. num. 80.