Pagina:Verri - Osservazioni sulla tortura, Milano 1843.djvu/53

Da Wikisource.

sulla tortura. 45


Secondariamente, se i dottori considerassero la tortura come un mezzo per avere la verità, prescriverebbero di attenervisi, e considerare per certo quello che un tormentato dice fra i tormenti. La pratica però ordina che ciò non sia attendibile, se l’uomo qualche tempo dopo, e in luogo lontano da ogni apparecchio di tortura, non ratifica l’accusa fatta a sè medesimo, acciocchè non rimanga sospetto che la violenza dello spasimo abbia indotto il torturato ad accusarsi indebitamente. Dunque la pratica stessa criminale non risguarda lo strazio della tortura come un mezzo per avere la verità. Questa pratica si è veduta eseguita anche sugl’infelicissimi Piazza e Mora: ed è poi una contraddizione veramente barbara quella di rinnovare la tortura all’uomo che revochi l’accusa fattasi nei tormenti. Alcuni dottori trovano giusta una tale alternativa indefinitivamente, per quante volte il torturato disdice l’accusa datasi1; cosicchè o deve alla fine morire di spasimo ripetuto, ovvero perseverare anche fuori del tormento ad accusare sè stesso. Altri dottori limitano questa alternativa a tre torture, come il Claro2. Se dunque la stessa pratica criminale insegna di non credere a quanto un torturato dice in propria accusa fra i tormenti della tortura, ma esige che l’accusa la ratifichi con tranquillità e libero dallo spasimo, forza è concludere ad evidenza, che la stessa pratica criminale non considera la tortura come un mezzo da conoscere la verità.

§. XI.

Se la Tortura sia un mezzo lecito per iscoprire la verità.

Mi rimane finalmente da provare, che quand’anche la tortura fosse un mezzo per iscoprire la verità dei delitti, sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto. Credo assai facile il dimostrarlo. Comincerò col dire che le parole di sospetti, indizj, semi-prove, semi-plene, quasi-prove ecc., e simili barbare distinzioni e sottigliezze, non possono giammai mutare la natura delle cose. Possono elleno bensì spargere delle tenebre ed offuscare le menti incaute; ma debbesi sempre ridurne la questione a questo punto: O il delitto è certo, ovvero solamente probabile. Se è certo il delitto, i tormenti sono inutili, e la tortura è superfluamente data, quando anche fosse un mezzo

  1. Bartolus, in leg. unius, § reus in ult. verb. ff. de quaestionib.; et ita tenent communiter doctores, ut dixit Blancus de Indic., n. 219. Hanc etiam esse communem opinionem testatur Bossius, tit. de Tortura, n. 34, ubi etiam subdit quod ita est in praxi absque ulla haestiatione.
  2. Sententiar., Lib. V, Quaest. XXI, num. 36.