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degli elementi 115


CXI

321Il certo delle leggi è un’oscurezza della ragione unicamente sostenuta dall’autoritá, che le ci fa sperimentare dure nel praticarle, e siamo necessitati praticarle per lo di lor «certo», che in buon latino significa «particolarizzato» o, come le scuole dicono, «individuato»; nel qual senso «certuni» e «commune», con troppa latina eleganza, son opposti tra loro.

322Questa degnitá, con le due seguenti diffinizioni, costituiscono il principio della ragion stretta, della qual è regola l’equitá civile, al cui certo, o sia alla determinata particolaritá delle cui parole, i barbari, d’idee particolari, naturalmente s’acquetano, e tale stimano il diritto che lor si debba. Onde ciò che in tali casi Ulpiano dice: «lex dura est, sed scripta est», tu diresti, con piú bellezza latina e con maggior eleganza legale: «lex dura est, sed certa est».

CXII

323Gli uomini intelligenti stimano diritto tutto ciò che detta essa uguale utilitá delle cause.

CXIII

324Il vero delle leggi è un certo lume e splendore di che ne illumina la ragion naturale; onde spesso i giureconsulti usan dire «verum est» per «aequum est».

325Questa diffinizione come la centoundecima sono proposizioni particolari per far le pruove nella particolar materia del diritto natural delle genti, uscite dalle due generali, nona e decima, che trattano del vero e del certo generalmente, per far le conchiusioni in tutte le materie che qui si trattano.