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284 libro secondo - sezione quinta - capo secondo


atque hominum fidem imploro!», con la quale gli oppressi imploravano a lor favore la «forza degli dèi e degli uomini», che, con esso senso umano, gl’italiani voltarono «poter del mondo!». Perché questo potere, onde le somme civili potestá sono dette «potenze»; questa forza, questa fede, di cui i giuramenti testé osservati attestano l’ossequio de’ soggetti; e questa protezione, ch’i potenti debbono avere de’ deboli (nelle quali due cose consiste tutta l’essenza de’ feudi), è quella forza che sostiene e regge questo mondo civile. Il cui centro fu sentito, se non ragionato, da’ greci (come l’abbiamo sopra avvertito nelle medaglie delle loro repubbliche) e da’ latini (come l’abbiamo osservato nelle loro frasi eroiche) esser il fondo di ciascun orbe civile: com’oggi le sovranitá sulle loro corone sostengono un orbe ov’è innalberata la divinitá della croce; il qual orbe sopra abbiamo dimostrato esser il pomo d’oro, il quale significa il dominio alto che le sovranitá hanno delle terre da essoloro signoreggiate, e perciò traile maggiori solennitá delle loro incoronazioni si pone nella loro sinistra mano. Laonde hassi a dire che le civili potestá sono signore della sostanza de’ popoli, la qual sostiene, contiene e mantiene tutto ciò che vi è sopra e s’appoggia. Per cagione d’una cui parte, «pro indiviso», per dirla alla scolastica, per una distinzion di ragione, nelle romane leggi il patrimonio di ciascun padre di famiglia vien detto «patris» o «paterna substantia»; ch’è la profonda ragione per che le civili sovrane potestá possono disporre di tutto l’aggiunto a cotal subbietto, cosí nelle persone, come negli acquisti, opere e lavori, ed imporvi tributi e dazi, ov’abbian da esercitar esso dominio de’ fondi, ch’ora per un riguardo opposto (il quale significa in sostanza lo stesso) i teologi morali e gli scrittori de iure publico chiamano «dominio eminente», siccome le leggi, che tal dominio riguardano, dicono pur ora «fondamentali» de’ regni. Il qual dominio, perch’è di essi fondi, da’ sovrani naturalmente non si può esercitare che per conservare la sostanza de’ loro Stati, allo stare de’ quali stanno, al rovinare rovinano tutte le cose particolari de’ popoli.

603Che i romani avessero sentito, se non inteso, questa ge-