Pagina:Vico, Giambattista – La scienza nuova seconda, Vol. II, 1928 – BEIC 1964822.djvu/97

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della custodia de’ confini 91


bliche popolari, che sono fatte per dilatare gl’imperi, e finalmente le monarchie, che vi vagliono molto piú.

983Questa e non altra dev’essere la cagione perché la legge delle XII Tavole non conobbe nude possessioni; e l’usucapione ne’ tempi eroici serviva a solennizzare le tradizioni naturali, come i miglior interpetri ne leggono la diffinizione che dica «dominii adiectio», aggiunzione del dominio civile al naturale innanzi acquistato. Ma, nel tempo della libertá popolare, vennero, dopo, i pretori ed assisterono alle nude possessioni con gl’interdetti, e l’usucapione incominciò ad esser e «dominii adeptio », modo d’acquistare da principio il dominio civile; e, quando prima le possessioni non comparivano affatto in giudizio, perché ne conosceva estragiudizialmente il pretore, per ciò che se n’è sopra detto, oggi i giudizi piú accertati sono quelli che si dicono «possessòri».

984Laonde, nella libertá popolare di Roma in gran parte, ed affatto sotto la monarchia, cadde quella distinzione di dominio bonitario, quiritario, ottimo e finalmente civile, i quali nelle lor origini portavano significazioni diversissime dalle significazioni presenti: il primo, di dominio naturale, che si conservava con la perpetua corporale possessione; — il secondo, di dominio che potevasi vindicare, che correva tra plebei, comunicato loro da’ nobili con la legge delle XII Tavole, ma ch’a’ plebei dovevano vindicare, laudati in autori, essi nobili, da’ qual’i plebei avevano la cagion del domino, come pienamente sopra si è dimostrato; — il terzo, di dominio libero d’ogni peso pubblico nonché privato, che celebrarono tra essoloro i patrizi innanzi d’ordinarsi il censo che fu pianta della libertá popolare, come si è sopra detto; — il quarto ed ultimo, di dominio ch’avevan esse cittá, ch’or si dice «eminente». Delle quali differenze, quella d’ottimo e di quiritario da essi tempi della libertá si era di giá oscurata, tanto che non n’ebbero niuna contezza i giureconsulti della giurisprudenza ultima. Ma sotto la monarchia quel che si dice «dominio bonitario» (nato dalla nuda tradizion naturale) e ’l detto «dominio quiritario» (nato dalla mancipazione o tradizion civile) affatto si confusero da