Pagina:Vico, Giambattista – Le orazioni inaugurali, il De Italorum sapientia e le polemiche, 1914 – BEIC 1965567.djvu/291

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ius civile , che in quella repubblica libera era rigidissimo, come le sue ordinazioni dimostrano. Mutata poi la repubblica in principato, gl’imperadori si arrogarono tutta la facoltá delle leggi, lasciandone una sola ombra al senato e all’ordine de’ patrizi. Non si cambiò questo regolamento che sotto Adriano, allorché pubblicossi l’Editto perpetuo, col quale restò stabilito che, come per l’addietro dalle xn Tavole, in avvenire da esso si prendessero le norme e le direzioni, yuindi la giurisprudenza, che prima era scienza, divenne arte, e si diedero a scriverne immensi volumi i suoi professori. Sotto Costantino prese dipoi altro aspetto, conciossiacosaché, tolte di mezzo alcune formolo, che ancora sussistevano, ella divenne a tutti comune, e si levò a’ patrizi questa sola reliquia, benché apparente, della lor prima grandezza. In Roma, in Costantinopoli ed in Berito se ne aprirono pubbliche universitá, e gl’imperadori Teodosio e Valentiniano fecero costituzioni che nessuno de’ pubblici professori la insegnasse in privato, né piú se ne facesse misterio; avvertendosi a questo passo che la giurisprudenza benigna, introdotta dagl’imperadori contro la rigida, che regnava in tempo della repubblica libera, sia stata una delle principali cagioni del corrompimento dell’eloquenza romana. Esposta in tal guisa dal dottissimo autore l’istoria occulta della giurisprudenza, passa egli a numerare gli utili e i danni che ne provennero, dacché la stessa, ridotta in arte, si rendette a tutti comune. Il primo utile si è che, come ella presso i greci era divisa tra filosofi, prammatici ed oratori, e presso i romani, innanzi l’Editto perpetuo, tra giurisconsulti ed oratori, cosi al presente in una sola dottrina si sia ristretta. Ma da ciò il primo discapito ne risulta: che i piú dei giurisconsulti moderni sono meno eloquenti e meno curano e sanno la scienza di ben ordinare i governi e di ben conservarli. Egli è ben vero (e questo è ’l secondo utile) che in cotal arte non v’è bisogno di molta eloquenza, bastando una dall’uso istesso della repubblica. Primo in Roma a professar la giurisprudenza fu Tiberio Coruncatiio, e dopo lui i soli patrizi, come quegli che soli potevano essere ammessi ne’ collegi degli auguri e de’ pontelici : ond’ella come cosa sacra e i suoi dettami come misteri in Roma si custodivano». Ma nel secondo degli articoli qui riprodotti è detto in fitte: «Vorremmo inoltre che, in luogo di quelle parole poste a c. 329 del luogo suddetto [cioè del primo articolo]: ’Anche nella repubblica romana ’, ecc., sino a quelie: ’ 11 pretore poi ’, eco., si riponessero le seguenti», e qui il brano da noi recato nel testo. Al mutamento, quantunque, piú che altro, formale, forse non fu estraneo il V. stesso [Edd.].