Pagina:Vittorio Adami, Varenna e Monte di Varenna (1927).djvu/194

Da Wikisource.
186 vittorio adami


La contesa fu lunga e pareva che non si potesse comporre quando s’interposero amici comuni, i quali rimisero la questione all’arbritato del Gran Cancelliere, che sentite più volte le parti, i loro procuratori ed avvocati, viste le scritture, e considerato che si trattava di mettere d’accordo due delle principali famiglie di Milano congiunte in parentela, ha arbitrato come segue.

«Primo che il signor conte della Riviera o sia le dette terre di Varena sua giurisditione debbano continuare nel loro possesso di pescare in detta parte di lago con che non s’intenda proibito il signor conte di Valsasina di potervi ancor esso farvi pescare per suo uso et recreatione.

Secondo che sia lecito al detto signor Conte di Valsasina proseguire e perfetionare la fabrica del porto principiato dell’istessa larghezza e lunghezza con la quale è stato cominciato per suo proprio uso e comodità e de suoi successori.

Terzo che il signor conte di Valsasina sia tenuto comprare dal sig. Conte della Riviera quelli beni che furono acquistati nel luogo d’Oliveto vicino al detto porto del Signor Don Carlo Sfondrati in nome di esso sig. Conte della Riviera et pagarli l’istesso prezzo; con che però ii signor Conte della Rivera non sia tenuto per l’evittione di essi se non pro dato et facto suo tantum e solamente alla rastitutione al prezo in caso d’evitione et non altrimente et solo s’intende posto in suo luogo e stato.

Quarto perchè li huomini di Varena per questa lite sono stati costretti venir più volte a Milano e far diverse spese di procuratori, avocati et altro, et attesa la loro povertà, si compiacerà il signor conte di Valsasina dare alti detti huomini per una volta solamente le somme di Lire......

Quinto che per rispetto delle altre raggioni, pretese o spettanti all’una et all’altra parte non s’intenda per il presente arbitramento fatto pregiudicio alcuno ad esse parti, dovendo restare nel stato et vigore nel quale di presente si trovano.

Sesto et ultimo che mediante le cose sudette le parti debbano rinunciare alla detta lite promossa et agitata come sopra. Et in questa conformità et nel sudetto modo dichiara et arbitra il predetto illustrisimo Gran Cancelliere che si debba osservare et eseguire da tutte le parti»1.

  1. Fra le ragioni portate dai Valsassinesi in favore della loro causa vi era anche le seguente: «perchè nelle rive di Oliveto appaiono vestigia di porto antico, onde viene denominato Molvedro» cioè molo vecchio.
    I Varennesi in appoggio alle loro tesi citarono gli statuii di Varenna «che determinano i confini della Giurisdizione di detta comunità sul lago (posita ad saxum Oltii et ad ripam Albam) e proibiscono a qualunque forestiere di pescare in quel tratto se non dopo aver pagato il dazio prescritto».
    A. S. M. Acque - Parte antica Laghi - Como b. 292.