Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Regolamento, L'Aja, 14 maggio 1954

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Stati vari

1954 diritto diritto Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto



Articolo 1 Lista internazionale di personalità.

Dal momento dell’entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura stabilisce una lista internazionale di tutte le personalità designate dalle Alte Parti contraenti in quanto ritenute atte ad esercitare le funzioni di Commissario generale ai beni culturali. Tale lista sarà oggetto di revisioni periodiche, su iniziativa del Direttore generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, secondo le richieste formulate dalle Alte Parti contraenti.

Articolo 2 Organizzazione del controllo.

Non appena un’Alta Parte è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l’articolo 18 della Convenzione: a) essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora occupi un altro territorio, essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale per i beni che vi si trovano; b) la Potenza protettrice di ogni Parte avversaria a detta Alta Parte contraente nomina dei delegati presso quest’ultima, in conformità del seguente articolo 3; c) è nominato, presso detta Alte Parte contraente, un Commissario generale ai beni culturali in conformità del successivo articolo 4.

Articolo 3 Designazione dei delegati delle Potenze protettrici.

La Potenza protettrice designa i propri delegati scegliendoli fra i membri del suo personale diplomatico o consolare o, col gradimento della Parte presso la quale eserciteranno le loro funzioni, fra altre persone.

Articolo 4 Designazione del Commissario Generale.

  1. Il Commissario generale ai beni culturali è scelto di comune accordo, sulla lista internazionale di personalità, dalla Parte presso la quale eserciterà la sua funzione e dalle Potenze protettrici delle Parti avversarie.
  2. Se le Parti non si accordano entro tre settimane dall’apertura delle loro conversazioni su questo punto, esse chiederanno al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, di designare il Commissario generale, che non entrerà in carica, se non dopo aver ottenuto il gradimento della Parte presso la quale egli dovrà esercitare le sue funzioni.

Articolo 5 Funzioni dei delegati.

I delegati delle Potenze protettrici constatano le violazioni della Convenzione, fanno indagini, con il consenso della Parte presso cui esercitano le loro funzioni, sulle circostanze in cui esse si sono prodotte, compiono sul posto i passi opportuni per farle cessare e, in caso di bisogno, ne investono il Commissario generale. Essi lo tengono informato sulla loro attività.

Articolo 6 Funzioni del Commissario Generale.

  1. Il Commissario generale ai beni culturali tratta con il rappresentante della Parte presso la quale esercita le sue funzioni e con i delegati interessati, le questioni di cui è investito per l’applicazione della Convenzione.
  2. Ha il potere di decisione e di nomina, nei casi previsti dal presente Regolamento.
  3. Col gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni, ha il diritto di ordinare una richiesta o di dirigerla egli stessa.
  4. Fa, presso le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici, tutti i passi che ritiene utili per la applicazione della Convenzione.
  5. Redige i rapporti necessari sull’applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne rimette copia al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che non potrà far uso che dei loro dati tecnici.
  6. Qualora non esista Potenza protettrice, il Commissario generale esercita le funzioni attribuite dagli articoli 21 e 22 della Convenzione.

Articolo 7 Ispettori ed esperti.

  1. Il Commissario generale ai beni culturali, ogni volta che, su richiesta o previa consultazione dei delegati interessati, lo ritenga necessario, propone al gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni una persona in qualità di ispettore ai beni culturali incaricato di un compito specifico. Gli ispettori sono responsabili solo verso il Commissario generale.
  2. Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono ricorrere ai servizio di esperti, che saranno del pari proposti al gradimento della Parte menzionata nel paragrafo precedente.

Articolo 8 Esercizio della missione di controllo.

I Commissari generali non devono, in nessun caso, uscire dai limiti del loro mandato. Essi devono specialmente tener conto della necessità di sicurezza dell’Alta Parte contraente presso la quale esercitano le loro funzioni, e avere riguardo in ogni circostanza alle esigenze della situazione militare, quali rese note da detta Alta Parte contraente.

Articolo 9 Sostituto delle Potenze protettrici.

Se una Parte in conflitto non beneficia o non beneficia più, della attività di una Potenza protettrice, uno Stato neutrale può essere sollecitato ad assumere le funzioni di Potenza protettrice, ai fini della designazione di un Commissario generale ai beni culturali secondo la procedura contemplata al precedente articolo 4. Il Commissario generale così designato affida eventualmente a degli ispettori le funzioni di delegati delle Potenze protettrici stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 10 Spese.

La remunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali, degli ispettori e degli esperti, sono a carico della parte presso la quale essi esercitano le loro funzioni; quelle dei delegati delle Potenze protettrici formano oggetto di una intesa fra queste e gli Stati di cui esse proteggono gli interessi.

Articolo 11 Rifugi improvvisati.

  1. Qualora nel corso di un conflitto armato un’Alta Parte contraente sia indotta da circostanze impreviste a creare un rifugio improvvisato e desideri che esso sia posto sotto protezione speciale, essa ne dà immediatamente comunicazione al Commissario generale che esercita le sue funzioni presso di lei.
  2. Qualora il Commissario generale consideri tale misura giustificata dalle circostanze e dall’importanza dei beni culturali messi a riparo in detto rifugio improvvisato, egli potrà autorizzare l’Alta Parte contraente ad apporre su di esso il segno distintivo descritto all’articolo 16 della Convenzione. Egli comunicherà senza indugio le sue decisioni ai delegati delle Potenza protettrici interessate, ognuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l’immediato ritiro del segno.
  3. Non appena detti delegati avranno manifestato il loro accordo o qualora il termine di 30 giorni sia trascorso senza che alcuno dei delegati interessati abbia sollevato obiezioni, e qualora, a giudizio del Commissario generale, il rifugio risponda alle condizioni previste all’articolo 8 della Convenzione, il Commissario generale chiederà al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura l’iscrizione del rifugio nel Registro dei beni culturali sotto protezione speciale.

Articolo 12 Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale.

  1. Sarà istituito un "Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".
  2. Tale registro sarà tenuto da Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questi ne fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle Alti Parti contraenti.
  3. Il registro sarà diviso in capitoli, ciascuno intestato al nome di un’Alta Parte contraente. Ogni capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi intestati rispettivamente: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilirà quali dati dovrà contenere ogni capitolo.

Articolo 13 Domande di iscrizione.

  1. Ognuna delle Alti Parti contraenti può fare al Direttore generale delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, delle domande d’iscrizione nel registro di certi rifugi, centri monumentali o altri beni culturali immobili, siti sul suo territorio. Essa fornisce in tali domande le indicazioni relative al luogo ove questi si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste all’articolo 8 della Convenzione.
  2. In caso di occupazione, la Potenza Occupante ha la facoltà di fare domande di iscrizione.
  3. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e al cultura invia senza indugio una copia delle domande di iscrizione ad ognuna delle Alti Parti contraenti.

Articolo 14 Opposizioni.

  1. Ognuna delle Alti Parti contraenti può fare opposizione alla iscrizione di un bene culturale, con lettera indirizzata al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questa lettera dovrà essere da lui ricevuta entro quattro mesi dal giorno in cui egli ha spedito copia della domanda di iscrizione.
  2. Tale opposizione dovrà essere motivata. I soli motivi validi sono:
    1. che il bene non è culturale;
    2. che non sussistono le condizioni menzionate all’articolo 8 della Convenzione.
  3. Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera di opposizione alle Alti Parti contraenti. Eventualmente consulta il Comitato internazionale per i monumenti, i siti d’arte e di storia e gli scavi archeologici, e inoltre, se lo stima utile, qualsiasi altro organismo o personalità qualificata.
  4. Il Direttore generale, o l’Alta Parte contraente che ha domandato l’iscrizione, può fare tutti i passi opportuni presso le Alti Parti contraenti che abbiano fatto l’opposizione affinché questa sia revocata.
  5. Se un’Alta Parte contraente, dopo avere richiesto in tempo di pace l’iscrizione culturale nel registro, si trova impegnata in un conflitto armato prima che l’iscrizione sia stata effettuata, il bene culturale di cui si tratta sarà immediatamente iscritto, a titolo provvisorio, nel registro da Direttore generale, in attesa che sia confermata, revocata o annullata ogni opposizione che potrà, o avrebbe potuto, farsi.
  6. Se, entro sei mesi dal giorno in cui egli ha ricevuti la lettera di opposizione, il Direttore generale non riceve dall’Alta Parte contraente che ha fatto domanda di iscrizione può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista nel paragrafo seguente.
  7. La domanda di arbitrato deve essere formulata al più tardi un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera di opposizione. Qualora una domanda di iscrizione sia oggetto di più di una opposizione, le Alti Parti contraenti che hanno formulato l’opposizione designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un presidente del collegio arbitrale nella lista internazionale prevista all’articolo primo del presente Regolamento: se non possono accordarsi in merito alla scelta, essi chiedono al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, di nominare un presidente, che non deve essere scelto nella lista internazionale. Il tribunale arbitrale in tal modo costituito stabilirà la propria procedura: le sue decisioni sono inappellabili.
  8. Ciascuna delle Alti Parti contraenti può dichiarare, al momento in cui sorge una contestazione di cui essa è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista al paragrafo precedente. In questo caso, l’opposizione a una domanda sarà confermata solo se le Alti Parti contraenti lo decidono a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto sarà dato per corrispondenza, a meno che il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, giudicando indispensabile convocare una riunione in virtù dei poteri conferitigli dall’articolo 27 della Convenzione, non proceda a tale convocazione. Se il Direttore generale decide di far procedere al voto per corrispondenza, egli inviterà le Alte Parti contraenti a fargli pervenire il loro voto, in plico suggellato, entro sei mesi dal giorno in cui l’invio relativo è stato loro rivolto.

Articolo 15 Iscrizione.

  1. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un numero d’ordine, ogni bene culturale per il quale sia stata fatta una domanda d’iscrizione, sempre che nel termine previsto al primo paragrafo dell’articolo 14, essa non sia stata oggetto di opposizione.
  2. Nei casi in cui una opposizione è stata formulata, e salvo il disposto del paragrafo 5 dell’articolo 14, il Direttore generale non procederà all’iscrizione del bene nel registro, se non quando l’opposizione non sia stata revocata o non sia stata confermata attraverso la procedura contemplata al paragrafo 7 dell’articolo 14 o quella prevista al paragrafo 8 dello stesso articolo.
  3. Nei casi indicati nel paragrafo 3 dell’articolo 11, il Direttore generale procede all’iscrizione su richiesta del Commissario generale ai beni culturali.
  4. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti contraenti e, su richiesta della Parte presentatrice della domanda di iscrizione, a tutti gli altri Stati contemplati agli articoli 30 e 32 della Convenzione, una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. La iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio

Articolo 16 Cancellazione.

  1. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura fa cancellare l’iscrizione di un bene culturale nel registro:
    1. a richiesta dell’Alta Parte contraente sul cui territorio si trova il bene;
    2. qualora l’Alta Parte contraente che aveva richiesto l’iscrizione abbia denunciato la Convenzione e quando essa denuncia sia entrata in vigore;
    3. nel caso previsto al paragrafo 5 dell’articolo 14, allorché una opposizione sia stata confermata attraverso la procedura prevista dal paragrafo 7 dell’articolo 14 o quella contemplata nel paragrafo 8 dello stesso articolo.
  2. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell’Iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo detto invio.

Articolo 17 Procedura per ottenere l’immunità.

  1. La domanda di cui al paragrafo primo dell’articolo 12 della Convenzione è indirizzata al Commissario generale dei beni culturali. Essa deve menzionare le ragioni che l’hanno determinata e specificare il numero approssimativo e l’importanza dei beni cult. da trasferire , la loro ubicazione attuale, la nuova ubicazione prevista, i mezzi di trasporto, l’itinerario da seguire, la data prevista per il trasporto e ogni altra informazione utile.
  2. Se il Commissario generale, udite le opinioni da lui ritenute opportune, ritiene che detto trasferimento sia giustificato, consulta i delegati interessati delle Potenze protettrici sulle modalità di esecuzione previste. Dopo tale consultazione, notifica il trasporto alle Parti in conflitto interessate, e aggiunge alla notifica tutte le informazioni utili.
  3. Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, che esso si effettui secondo le modalità approvate e sia munito del segno distintivo; detto o detti ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.

Articolo 18 Trasporti all’estero.

Se il trasferimento sotto protezione speciale avviene verso il territorio di un altro paese, esso sarà disciplinato non solo dall’articolo 12 della Convenzione e dall’articolo 17 del presente Regolamento, ma anche dalle disposizioni seguenti:

  1. durante la permanenza dei beni culturali sul territorio di un altro Stato, questo ne sarà il depositario. Esso assicurerà a questi beni cure almeno eguali a quelle che dispensa ai suoi propri beni culturali d’importanza similare.
  2. lo Stato depositario non restituirà questi beni se non dopo la cessazione del conflitto; tale restituzione avrà luogo entro sei mesi da che ne sarà fatta domanda.
  3. durante i successivi trasporti e durante la permanenza sul territorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da qualsiasi provvedimento di sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, allorché la salvaguardia dei beni lo esigerà, il depositario potrà, con il consenso del depositante, far trasportare i beni nel territorio di un terzo paese, alle condizioni previste dal presente articolo.
  4. la domanda di messa sotto protezione speciale dovrà indicare che lo Stato verso il cui territorio si effettuerà il trasporto accetta le disposizioni del presente articolo.

Articolo 19 Territorio occupato.

Allorché un’Alta Parte contraente che occupa il territorio di una altra Alte parte contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di detto territorio senza poter seguire la procedura prevista all’articolo 17 del Regolamento, detto trasporto non è considerato appropriazione indebita ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione, sempre che il Commissario generale ai beni culturali certifichi per iscritto, previa consultazione del normale personale di protezione, che le circostanze hanno reso necessario detto trasporto.

Articolo 20 Apposizione del Segno.

  1. La ubicazione del segno distintivo e il suo grado di visibilità saranno lasciati alla valutazione delle autorità competenti di ciascuna Alta Parte contraente. Il segno distintivo può in particolare figurare su bandiere o bracciali. Può essere dipinto sopra un oggetto o figurarvi in qualsiasi altra maniera utile.
  2. Tuttavia, in caso di conflitto armato, il segno distintivo dovrà, senza pregiudizio di un eventuale sistema più completo di segnalamento, essere apposto in modo ben visibile di giorno, tanto dall’aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli articoli 12 e 13 della Convenzione e in modo ben visibile da terra:
    1. a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale;
    2. all’entrata di altri beni culturali sotto protezione speciale.

Articolo 21 Identificazione delle persone.

  1. Le persone contemplate all’articolo 17, paragrafo 2, commi b) e c) della Convenzione, possono portare un bracciale munito del segno distintivo, rilasciato e timbrato dalle autorita competenti.
  2. Esse saranno munite di una carta d’identità speciale recante il segno distintivo. Tale carta specifica almeno il nome e il cognome, la data di nascita, il titolo o il grado e le funzioni del portatore. La carta porta la fotografia del titolare e, inoltre, la sua firma o le sue impronte digitali, o entrambe le cose. Essa è munita del timbro a secco delle autorità competenti.
  3. Ogni Alta Parte contraente stabilisce il proprio modello di carta di identità, ispirandosi a quello che figura, a titolo di esempio, in allegato al presente Regolamento. Le Alte Parti contraenti si comunicano il modello adottato. Ogni carta di identità è emessa, se possibile, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che l’ha rilasciata.
  4. Le persone summenzionate non possono essere private, senza motivo giustificato, né della loro carta di identità, né del diritto di portare il bracciale.