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R.D.L. 24 settembre 1936, n. 2121.

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Regno d'Italia

1936 diritto diritto Regio Decreto Legge 24 settembre 1936-XV n. 2121 Intestazione 17 aprile 2010 25% Diritto

G.U. di pubblicazione: GU n. 294 del 21 dicembre 1936
Entrata in vigore: 21 dicembre 1936


Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
visto l', n. 2, della legge 31 gennaio 1926-iv, n. 100;
ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione ad uso di abitazioni;
sentito il consiglio dei ministri;
sulla proposta del capo del governo, primo ministro e ministro segretario di stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i ministri segretari di stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo agli enti o privati che costruiscono fabbricati destinati ad abitazione civile o popolare, di provvedere - a proprie spese - per l'adattamento a ricovero antiaereo di parte del sotterraneo o del seminterrato o, in mancanza, del pianterreno. L'obbligo di cui al precedente comma ricorre anche per i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Il detto ricovero deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

  1. L'area del ricovero si deve stabilire in ragione di mq. 1 per ogni mc 200 di volume (vuoto per pieno) del fabbricato, calcolando questo volume in base alla superficie coperta e all'altezza della linea di gronda su piano stradale. Di detta area quella destinata al soggiorno dei ricoverati si deve suddividere in celle della superficie di mq. 15 circa ciascuna e non superiore ai mq. 20;
  2. L'altezza utile del ricovero non deve essere minore di m. 2;
  3. Le pareti del ricovero devono essere di cemento armato dello spessore minimo di cm. 15. Ciascuna parete si deve armare con due reti di tondini di ferro a maglie quadrate di lato cm. 20 e distanti, ciascuna, cm. 2 dal rispettivo paramento. I tondini debbono avere il diametro non minore di mm. 15 per la rete corrispondente al paramento esterno e non minore di mm. 10 per l'altra ed essere convenientemente collegati fra loro. Quelli verticali devono collegarsi anche all'armatura del cielo del ricovero. Le pareti devono essere prive di finestre;
  4. Il cielo del ricovero, che può costituire anche pavimento per il piano soprastante, deve essere formato da un solettone di cemento armato con armatura doppia simmetrica. Il solettone deve resistere ai crolli delle strutture soprastanti, oltre al carico di kg. 450 per mq. a tal fine, nel relativo calcolo statico:
a) In caso sovrastino strutture e solai di cemento armato, si deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tre solai e di metà delle corrispondenti murature, senza aumento dinamico;
b) In caso sovrastino strutture di muratura listata e solai di travi di ferro e voltine, si deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tutti i solai sovrastanti e di metà delle murature interessanti tre piani senza aumento dinamico.
In ambedue i casi si possono ammettere carichi di sicurezza maggiori dei normali, fino ad un massimo di 100 e 1800 kg. per cmq. rispettivamente per il conglomerato e per il ferro. In ogni caso, si deve assegnare al solettone uno spessore non minore di cm. 25. All'armatura doppia simmetrica risultante dal calcolo, se ne deve aggiungere un'altra in senso normale, con tondini dello stesso diametro e posti alla distanza (fra gli interassi) di cm. 20 in modo da costituire, nel complesso, due reti di tondini a maglie sfalsate, convenientemente staffate e distanti ciascuna cm. 2 rispettivamente dalla faccia superiore e da quella inferiore del solettone. E' lasciato poi all'iniziativa del costruttore di introdurre altri apprestamenti complementari.

Art. 3

Con regio decreto, su proposta del ministro per i lavori pubblici, d'intesa coi ministri interessati, sarà stabilito l'elenco dei comuni nei quali dovranno applicarsi le suddette norme.

Art. 4

Nei comuni di cui all'articolo precedente l'autorità comunale dovrà accertare che nei progetti di costruzione che le vengono presentati a termini e agli effetti del regolamento edilizio, sia stato adempiuto alle prescrizioni tecniche suddette. Per i fabbricati in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, i costruttori dovranno presentare nel termine di due mesi dalla data stessa all'autorità comunale il progetto riguardante il ricovero antiaereo nelle modalità prescritte come sopra. In caso di inosservanza delle dette norme dovrà negarsi dall'autorità comunale il nulla osta per l'abilità degli edifici stessi.

Art. 5

Senza pregiudizio del divieto di abitabilità, i contravventori saranno puniti con l'arresto non superiore ad un mese o con l'ammenda non superiore a L. 2000, e si applicano le disposizioni dell'art. 106, ultimo comma, e degli articoli 107 e seguenti della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936
Vittorio Emanuele