R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1 - Riordinamento delle circoscrizioni provinciali

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Regno d'Italia

1927 diritto diritto R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1 Intestazione 28 aprile 2013 75% Da definire

Riordinamento delle circoscrizioni provinciali
1927
G.U. di pubblicazione: 11 gennaio 1927, n. 7


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1890;

Veduto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento delle circoscrizioni provinciali per meglio adeguarle alle esigenze dei servizi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti Provincie con la circoscrizione territoriale per ciascuna di esse sottoindicata:

1° Provincia di Aosta con capoluogo Aosta, comprendente: i Comuni del circondario di Aosta ed i comuni già costituenti il soppresso circondario di Ivrea;

2° Provincia di Bolzano con capoluogo Bolzano, comprendente: i Comuni dei circondari di Bolzano, Bressanone e Merano;

3° Provincia di Brindisi con capoluogo Brindisi, comprendente: i Comuni del circondario di Brindisi ed i comuni di Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;

4° Provincia di Castrogiovanni con capoluogo Castrogiovanni, comprendente: i Comuni dei circondari di Piazza Armerina e Nicosia;

5° Provincia di Frosinone con capoluogo Frosinone, comprendente: i Comuni del circondario di Sora ed i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pagliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonia, Esperia, Pastena, Pico, San Giorgio al Liri, San Giovanni Incarico, Sant’Andrea, Sant’Apollinare e Vallefredda;

6° Provincia di Gorizia con capoluogo Gorizia, comprendente: i Comuni del circondario di Gorizia (eccettuato il comune di Chiopris-Viscone) e del circondario di Tolmino;

7° Provincia di Matera con capoluogo Matera, comprendente: i Comuni del circondario di Matera ed i comuni di Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano, Genzano, Banzi e Palazzo San Gervasio;

8° Provincia di Nuoro con capoluogo Nuoro, comprendente: i Comuni dei circondari di Nuoro e Lanusei, ed i comuni di Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Macomer, Magomados, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagoma, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, Cuglieri, Sennariolo e Scano di Montiferro;

9° Provincia di Pescara con capoluogo Pescara, comprendente: i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Musellaro, Roccacaramanico, Roccamorice, Salle, Santa Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani, Bussi sul Tirino, Popoli, Alanno, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Castellammare Adriatico, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Montesilvano Marina, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, Spoltore, Torre de’ Passeri, Vicoli e Villa Celiera;

10° Provincia di Pistoia con capoluogo Pistoia, comprendente: i Comuni del circondario di Pistoia ed il comune di Tizzana;

11° Provincia di Ragusa con capoluogo Ragusa, comprendente: i Comuni dei circondari di Ragusa e di Modica;

12° Provincia di Rieti con capoluogo Rieti, comprendente: i Comuni del circondario di Rieti ed i comuni già costituenti il soppresso circondario di Cittaducale;

13° Provincia di Savona con capoluogo Savona, comprendente: i Comuni del circondario di Savona;

14° Provincia di Terni con capoluogo Terni, comprendente: i Comuni del circondario di Terni ed i comuni del Circondario di Orvieto (eccettuati quelli di Città della Pieve, Paciano e Piegoro) nonchè il comune di Baschi;

15° Provincia di Varese con capoluogo Varese, comprendente: i Comuni già costituenti il soppresso circondario di Varese ed i comuni di Albizzate, Arsago, Besnate, Borsano, Cairate, Cardano al Campo, Caronno Milanese, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Mezzana Superiore, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Solbiate Olona, Somma Lombarda, Sumirago, Uboldo, Vergiate e Vizzola Ticino;

16° Provincia di Vercelli con capoluogo Vercelli, comprendente: i Comuni già costituenti i soppressi circondari di Vercelli, di Biella e di Varallo Val Sesia, nonchè i comuni di Borgo Vercelli e Villata;

17° Provincia di Viterbo con capoluogo Viterbo, comprendente: i Comuni del circondario di Viterbo.

Art. 2.

Sono aggregati:

a) alla provincia di Benevento i comuni di: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castelcampagnano, Castello di Alife, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Caiazzo, Piedimonte d’Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, S. Angelo d’Alife e Valle Agricola;

b) alla provincia di Campobasso i comuni di: Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita, Pratella e Cercemaggiore;

c) alla provincia di Napoli i comuni di: Carinola, Conca della Campania, Francolise, Marzano Appio, Mondragone, Ponza, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli, nonchè i Comuni del circondario di Caserta e quelli già costituenti il soppresso circondario di Nola;

d) alla provincia di Perugia il comune di Visso;

e) alla provincia di Roma i comuni di: Campodimele, Castelforte, Castellonorato, Elena, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maranola, Minturno, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Art. 3.

Tutte le attuali Sottoprefetture sono soppresse.

Art. 4.

Il comune di Castellammare Adriatico è unito a quello di Pescara.

I comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina sono uniti al comune di Terni.

I comuni di Lucinico, Piedimonte del Calvario, Salcano, San Pietro di Gorizia e Sant’Andrea di Gorizia sono uniti al comune di Gorizia.

Il comune di Ragusa Ibla è unito a quello di Ragusa.

I comuni di Finalborgo, Finalmarina e Finalpia sono uniti in unico Comune, denominato Finale Ligure.

Le condizioni dell'unione dei Comuni sopraindicati saranno determinate dai Prefetti delle rispettive Provincie, sentito il parere delle Giunte provinciali amministrative.

Art. 5.

Il personale delle Provincie di cui all’art. 1 sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle Provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire le nuove circoscrizioni. In caso di contestazione, decide il Ministro per l’interno con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

La spesa complessiva per il personale delle Provincie di nuova istituzione e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potrà, di regola, essere superiore a quella che, alla data del 18 settembre 1926, sostenevano le Provincie col territorio delle quali sono state formate le nuove circoscrizioni.

Art. 6.

Al personale delle Provincie che sia dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto può essere fatto il trattamento stabilito dall’art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Al detto personale non è applicabile — per la durata di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto — il limite di età per l’ammissione ai concorsi presso le Amministrazioni provinciali, ed è attribuito — nei concorsi stessi e per la medesima durata anzidetta — titolo di preferenza, a parità di merito.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto è ammesso soltanto ricorso al Ministro per l’interno che decide con decreto contro il quale non è consentito gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 7.

Con decreti Reali, da promuoversi dai Ministri competenti, potrà essere fatto obbligo a due o più provincie di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio.

Ai consorzi di cui nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell’art. 93 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2839, e lo statuto è stabilito dal Ministro competente.

Art. 8.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulteranno in corso presso le preesistenti Prefetture continueranno ad essere trattati — sino alla loro definizione, che dovrà compiersi entro il termine massimo di quattro mesi dalla data anzidetta — dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Questa norma si applica anche nei riguardi della Prefettura di Caserta, intendendosi per questa demandate al viceprefetto le attribuzioni spettanti nei casi anzidetti al Prefetto.

Art. 9.

I Consigli provinciali in carica nelle Provincie, il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, sono sciolti.

Finchè non sia provveduto alla costituzione dell’Amministrazione ordinaria delle Provincie, indicate nell’art. 1 e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato in dipendenza della formazione delle nuove circoscrizioni, è data facoltà al Ministro per l’interno di provvedere alla gestione straordinaria di esse, anche in deroga all’art. 100 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e a qualsiasi altra disposizione speciale.

Art. 10.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, verrà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d’accordo fra le Amministrazioni provinciali interessate o d’ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quant’altro occorra per l’esecuzione del presente decreto.

Contro i decreti Reali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto alla nomina di una Commissione straordinaria, presieduta da un vice-prefetto e composta di un rappresentante per ciascuna delle cinque Provincie fra cui viene ripartito, a norma degli articoli precedenti, il territorio della soppressa provincia di Caserta, con incarico di attendere alla regolare continuazione di funzionamento dei servizi ed uffici della cessata Amministrazione provinciale di Caserta, nonchè di adottare tutti i provvedimenti atti ad agevolare, in rapporto alla cessazione della provincia di Caserta, la ripartizione del patrimonio, delle attività e delle passività fra le provincie interessate, predisponendone i relativi progetti.

La Commissione straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro per l’interno sarà provveduto a stabilire la data in cui dovranno cessare le funzioni della Commissione straordinaria.

Fatta eccezione per le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già approvati, le quali sono senz’altro esecutive e sottratte a qualsiasi ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, e fatta altresì eccezione per i provvedimenti riferentisi alla preparazione dei progetti di ripartizione del patrimonio e delle attività e passività, i quali sono soggetti successivamente all’approvazione delle rispettive Amministrazioni provinciali interessate e dei Ministri competenti, ai fini dell’emanazione dei Regi decreti di cui nel primo comma dell’articolo precedente, tutte le altre deliberazioni della Commissione straordinaria sono sottoposte all’approvazione del Ministro per l’interno, che provvede con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Del pari, al Ministro per l’interno è devoluta, in luogo della cessata Giunta provinciale amministrativa di Caserta, la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti della soppressa Amininistrazione provinciale di Caserta. Il Ministro per l’interno decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con le nuove circoscrizioni provinciali.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.


Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 32. - COOP