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R.D. 17 novembre 1865, n. 2633

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Regno d'Italia

1865 diritto diritto R.D. 17 novembre 1865, n. 2633 Intestazione 29 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 18 dicembre 1865, n. 326

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Relazione a S. M. del ministro dei lavori pubblici, in udienza del 17 corrente 1865, sulla classificazione delle strade nazionali.

SIRE,

Dopochè con savie leggi fu sanzionato e messo in atto il principi d’unificazione dell’imposta nelle diverse parti del Regno, ne conseguì la necessità di provvedere del pari coll’unificazione della legislazione amministrativa, acchè tutti i comuni e tutte le provincie avessero a sostenere le spese obbligatorie degli stessi pubblici servizi; a questo scopo mirano appunto le varie leggi che, approvate dai due rami del Parlamento, la M. V. si degnò di sanzionare insieme unite nella legge del 20 marzo 1865, n. 2248.

La legge parziale che regola il servizio delle opere pubbliche contiene, fra le altre disposizioni, le norme generali ed uniformi, secondo le quali debbe essere in avvenire scompartito fra lo Stato, la provincia, il comune ed i privati il carico della manutenzione e sistemazione delle strade e dei ponti, non che la spesa della costruzione, e del mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, e quella infine per costruzione e mantenimento di porti, fari ed altre opere marittime. La legge però si limita a formulare i principii generali delegando al Governo di V. M. l’incarico di applicarli, e di stabilire con successivi decreti reali la ripartizione o classificazione delle opere suddette nelle diverse categorie della legge medesima prestabilite.

Ora gli effetti economici della classificazione delle strade nazionali dovendo aver principio fin dal 1° gennaio 1866, il Riferente si onora di sottoporre intanto all’approvazione di V. M. il risultato degli esami fatti, a senso degli articoli 10, 11, 12 della ripetuta legge sulle opere pubbliche, per separare le strade che debbono rimanere a carico dello Stato da quelle che debbono passare in altre classi inferiori, riservandosi di sottoporle successivamente i progetti di classificazione delle opere idrauliche e di quelle marittime, tosto raccolti i dati e gli elementi che a quest’effetto si rendono necessari.

Nell’art. 10 della legge sono determinati in massima i caratteri, ovvero le qualità e il grado d’importanza che debbono avere le strade per essere conservate nella classe delle nazionali, e l’art. 11 stabilisce il principio che non possa essere nazionale, salvi alcuni casi speciali, quella strada la quale unisca due punti del territorio già collegati da una ferrovia.

Il Riferente pertanto avendo distinto sulla generalità delle attuali strade nazionali quelle che riunissero i più eminenti gradi d’interesse generale dello Stato, e non cadessero sotto la riserva stabilita dal susseguente art. 11, ne ha formato l’elenco prescritto dal successivo articolo 12.

Chiamate poscia le rappresentanze provinciali ad emettere le deliberazioni di loro interesse, parecchie di queste hanno proposta l’aggregazione di alcune nuove strade, delle quali una parte soltanto fu riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, e su questa minor parte il Riferente ha stimato doversi ancora fare qualche emendamento, per la ragione essenzialmente, che non ha creduto stare nella sua facoltà di comprendere nell’elenco delle strade nazionali altre linee all’infuori di quelle già considerate tali prima della nuova legge, sembrando abbastanza esplicite a tale riguardo le parole dell’art. 12, che fanno soltanto facoltà al governo di determinare quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali.

Se però il riferente ha creduto di osservare, così operando, gli stretti limiti dal Parlamento assegnati al mandato del Governo, riconobbe d’altra parte come la rete delle strade nazionali rimanga imperfetta e difettosa, e come occorra di completarla con altre linee. In questo intendimento e per preparare le basi di nuove proposte da sottoporsi al potere legislativo a seconda dell’ultimo alinea del già citato art. 12, ha in questi giorni nominata una Commissione di uomini competentissimi coll’incarico di segnalare al Governo le lacune che tuttora si verificano nel nostro sistema delle strade nazionali.

Non avendo poi le condizioni sanitarie di alcune provincie consentito di raccogliere i voti di tutte le rappresentanze provinciali con quella sollecitudine che sarebbe stata necessaria, nè potendo certamente essere compiuti prima che si compia il nuovo esercizio finanziario (in cui debbe andare in esecuzione la nuova classificazione stradale) gli studi ordinati dal Ministero della guerra per stabilire le linee di difesa militare dello Stato, dal risultato dei quali poter riconoscere con sicuro fondamento quali altre strade fossero per avventura da aggiungersi al novero delle nazionali sotto l’aspetto militare, il Riferente ha dovuto attenersi tanto più rigorosamente alle disposizioni restrittive dell’art. 10, limitando per ora la classificazione delle strade nazionali a quelle sole linee, la cui qualificazione d’interesse nazionale fosse tale da non ammettere alcuna sorta di dubbio.

Piaccia adunque alla M. V. di apporre l’augusta sua firma al decreto che il Riferente ha l’onore di sottoporle, con cui viene approvato l’elenco delle strade nazionali del Regno, ad eccezione di quelle della Sardegna e della Sicilia, per la classificazione delle quali è già provveduto colle speciali disposizioni dell’art. 86 della ridetta legge.


Veduta la legge sulle opere pubbliche che costituisce l’allegato F della legge 20 marzo 1865, n° 2248, per l’unificazione amministrativa del Regno;

Veduti gli articoli 9, 10, 11 dell’accennata legge, che distinguono le strade ordinarie d’uso pubblico in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, e determinano specialmente i caratteri e le condizioni che debbono riunire le strade della prima classe;

Veduto l’art. 12 della stessa legge, col quale è fatta facoltà al Governo del Re di stabilire con decreto reale quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, secondo le norme stabilite nei precedenti articoli;

Sentiti i Consigli amministrativi delle provincie dello Stato sulle strade da comprendersi nella classe delle nazionali;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Ritenuto che per la classificazione delle strade nazionali nelle isole di Sardegna e di Sicilia è provveduto colle speciali disposizioni contenute nell’art. 86 della legge medesima;

Sulla proposta del ministro del lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — Sono dichiarate nazionali le strade indicate nell’elenco annesso al presente decreto, visto d’ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici.

Il predetto ministro dei lavori pubblici è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d’Italia.

Dato a Firenze, addì 17 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE



Elenco delle strade nazionali a senso dell’art. 12 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Denominazione delle strade Limiti di caduna strada Provincie e luoghi principali attraversati
1 Da Brescia al Tirolo Italiano per Rocca d’Anfo Da Brescia al ponte sul Caffaro Brescia - Nave, Presceglie, Vestone e Rocca d’Anfo.
2 Del Tonale Da Bergamo al passo del Tonale, confine austriaco. Bergamo - Seriate, Trescorre, Lovere e Rogno.

Brescia - Erbano, Edolo, Vezza e Passo del Tonale.

3 Dello Stelvio Da Monza al giogo dello Stelvio Milano - Arcore, Usmate.

Como - Cernusco, Lecco, Varenna, Bellano e Colico.
Sondrio - Delebia, Morbegno, Sondrio, Grosio, Bormio e S. Ranieri.

4 Dello Spluga Da Colico alla vetta dello Spluga Sondrio - Verceia, Novata, Chiavenna, Campodolcino, e Pianezzo.
5 Da Milano a Lugano Da Camerlata a Chiasso, confine svizzero Como - Como e Borgovico.
6 Del Sempione Da Arona al confine svizzero presso Iselle (Cantone Vallese) Novara - Meina, Stresa, Ornavasso, Domodossola, Crevola e Dondo.
7 Da Arona alla Svizzera per Pallanza Dalla strada precedente presso Gravellona al torrente Valmara, confine svizzero (Canton Ticino) Novara - Pallanza, Intra, Oggebbio, Cannobio e San Bartolomeo.
8 Da Torino a Casale sulla destra del Po Da Torino a Casale Torino - S. Mauro, Gassino e Brusasco.

Alessandria - Murisengo, Montalero ed Ozzano.

9 Da Alessandria al Gran S. Bernardo, confine svizzero Dall’incontro della strada da Torino a Genova presso Asti sino alla città di Chivasso. Da Ivrea alla vetta del Gran S. Bernardo Alessandria - Serravalle d’Asti, Montechiaro, Cocconato ed Aramengo.

Torino - Ivrea, Saint-Vincent, Aosta, Etroubles e St-Rhémy.

10 Da Aosta in Francia per il Piccolo S. Bernardo Da Aosta alla vetta del piccolo San Bernardo, confine francese Torino - St-Pierre, Lasalle, St-Didier e La Thuille.
11 Da Susa in Francia per il Moncenisio Da Susa alla vetta del Moncenisio, confine francese Torino - Giaglione.
12 Da Susa in Francia per il Monginevro Da Susa a Monginevro, confine francese Torino - Exilles, Salbertrand, Oulx e Cesana Torinese.
13 Da Cuneo in Francia per il colle di Tenda Da Cuneo al colle di Tenda, confine francese Cuneo - Borgo S. Dalmazzo, Robilante, Limone e La-Cà.
14 Da Cuneo in Francia per il colle dell’Argentera Dal Borgo S. Dalmazzo al colle dell’Argentera Cuneo - Gajola, Demonte, Vinadio, Bersezio ed Argentera.
15 Di Valle Roia Dal confine francese presso Ajrole a Ventimiglia Porto Maurizio - Baussa, Ajrole.
16 Dal Piemonte ad Oneglia Da Fossano ad Oneglia Cuneo - La Trinità, Mondovì, Lesegno, Ceva ed Ormea.

Porto Maurizio - Colle di Nava, Cesio, Castelvecchio ed Oneglia.

17 Da Ceva a Savona Dalla strada precedente presso Ceva a Savona Cuneo - Priero.

Genova - Millesimo, Carcare, Altare, Savona.

18 Del litorale Dal confine francese presso Ventimiglia a Voltri

Da Genova a Spezia

Porto Maurizio - Ventimiglia, S. Remo, Porto Maurizio, Oneglia e Cervo.

Genova - Alassio, Albenga, Savona e Cogoleto, San Maurizio d’Albaro, Chiavari, Sestri-Levante e Riccò.

19 Da Genova al Piemonte, detta Strada dei Giovi Da Pontedecimo ad Arquata Genova - Busalla e Ronco.

Alessandria -

20 Da Genova a Piacenza Da Genova a Piacenza Genova - Staglieno, Bargagli, Torriglia e Montebruno.

Pavia - Ottone e Bobbio.
Piacenza - Rivergaro.

21 Da Cremona a Mantova Da Cremona al confine Mantovano presso Ospitaletto Cremona - Piadena, Bozzolo.
22 Da Spezia a Cremona Da Sarzana all’incontro della strada precedente presso Piadena

Genova.

Massa-Carrara - Aulla, Villafranca e Pontremoli.

Parma - Cisa, Berceto, Fornovo di Taro e Parma.
Cremona - Vico Bellignano e S. Giovanni in Croce.

23 Da Spezia a Reggio Dall’incontro della strada di Toscana presso Caniparola sino a Reggio (Emilia) Massa-Carrara - Caniparola, Fosdinovo e Fivizzano.

Reggio - Ceserano e Castelnuovo dei Monti.

24 Da Livorno al confine mantovano Da Lucca al confine mantovano Lucca - Bagno a Corsena, Fornoli e Cardoso.

Massa-Carrara - Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana e Pieve a Fosciana.
Modena - Pieve a Pelago, Pavullo e Formigine.

25 Dal Modenese al Fiorentino per l’Abetone Dalla strada precedente presso Pieve Pelago a Pistoia Modena - Fiumalbo, Monte Abetone.

Firenze - Boscolungo, Cutigliano e S. Marcello.

26 Da Firenze a Bologna Dalla porta di S. Gallo a Firenze a quella di S. Stefano a Bologna Firenze - Vaglia, Cafaggiolo, Santa Lucia e Pietramala.

Bologna - Musiano, Pianoro, Loiano e Monghidoro.

27 Da Firenze a Forlì Da Pontassieve all’incontro della strada ferrata presso Forlì Firenze - Dicomano, Rocca S. Casciano e Terra del Sole.

Forlì -

28 Da Firenze ad Ancona Da Montevarchi a Loreto Arezzo - Levane, Arezzo e Castiglion Fiorentino.

Umbria - Passignano, Magione, Perugia, Spello, Colfiorito e Serravalle.
Macerata - Muccia, Tolentino, Macerata e Recanati.
Ancona - Loreto.

29 Da Fano al confine romano Da Fano al ponte Felice sul Tevere Pesaro-Urbino - Fossombrone, Cagli, Cantiano.

Umbria - Sigillo, Foligno, Spoleto e Narni.

30 Dell’Umbria Da Aquila al confine della Provincia con quella dell’Umbria verso Rieti, e quindi a Terni Abruzzo Ulteriore II - Antrodoco, Borghetto, Cittaducale, Rieti e Terni.
31 Degli Abruzzi Da Giulianova per Aquila a Sparanise Abruzzo Ulteriore I - Giulianova, Teramo e Montorio.

Abruzzo Ulteriore II - Pizzoli, Aquila, Popoli, Solmona e Castel di Sangro.
Molise - Rionero, Isernia.
Terra di Lavoro - Venafro e Calvi.

32 Da Popoli a Pescara Da Popoli a Pescara Abruzzo Ulteriore II - Popoli.

Abruzzo Citeriore - Chieti e Pescara.

33 Sannitica Da Termoli a Maddaloni Terra di Lavoro - Vallo e Ducenta.

Benevento - Pontelandolfo, San Lupo e Guardia San Framondi.
Molise - Larino, Casacalenda, Campobasso, S. Giuliano.

34 Delle Puglie Da Foggia a Napoli Capitanata - Vallo di Bovino.

Principato Ulteriore - Ariano, Grottaminarda, Avellino, Monteforte, Mugnano, Bajano.
Terra di Lavoro - Marigliano e Cisterna.
Napoli - Pomigliano.

35 Di Matera Da Barletta ad Eboli Terra di Bari - Canosa.

Basilicata - Lavello, Barile, Rionero, Atella, Bella e Muro.
Principato Citra - Laviano e Oliveto.

36 Delle Calabrie Da Eboli a Reggio Principato Citra - Auletta, Polla e Sala.

Basilicata - Lagonegro, Lauria e Castelluccio.
Calabria Citra - Mormanno, Campotenese, Morano, Castrovillari, Spezzano, Cosenza, Rogliano e Carpanzano.
Calabria Ultra II - Monteleone e Mileto.
Calabria Ultra I - Rosarno, Bagnara, Scilla e Villa S. Giovanni.

37 Da Sapri al Ionio Da Sapri all’incontro della ferrovia al golfo di Taranto presso Senise Principato Citra -

Basilicata - Lagonegro, Latronico, Chiaromonte.

38 Da Angitola a Soverato Dall’Angitola a Soverato con prolungamento dal Pizzo alla Marina Calabria Ultra II - S. Nicolao, Vallelunga e Chiaravalle.

Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici
S. JACINI.