R.D. 23 aprile 1903, n. 211, sulla concessione di una linea ferroviaria tra Desenzano ed il Lago di Garda/Convenzione

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Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore a sezione normale, tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda

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Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore a sezione normale, tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda

Fra le loro Eccellenze il comm. avv. Nicola Balenzano, Ministro dei Lavori Pubblici ed il comm. dott. [illeggibile] Ernesto di Broglio, Ministro del Tesoro, per conto dell’Amministrazione dello Stato, e il Presidente dell’Impresa di Navigazione sul lago di Garda, sig. comm. Cesare Mangili debitamente autorizzato dallo statuto a rappresentare la Società, [illeggibile] dalla Camera di commercio di Milano in data 31 marzo 1903, n. 744 allegato alla presente si è [illeggibile] e si stipula quanto approvato.


Art. 1

Il Governo autorizza alla suddetta Impresa la concessione per la costruzione e l’esercizio di una ferrovia, a sezione normale, con trazione a vapore tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda, che la Società si obbliga a costruire ed esercire [illeggibile].

La [illeggibile] è fatta l’osservanza delle disposizione stabilite dalla legge sui lavori pubblici 31 marzo 1865, allegato F, e da quelle 30 giugno 1889, n. 6183, 27 dicembre 1896, n. 561, anche dai regolamenti dalle medesime autorizzati [illeggibile] e dalle condizioni della presente convenzione e del capitolato ad essa allegato.


Art. 2

Emanato il decreto Reale d’approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario, entro un mese dalla pubblicazione del decreto suddetto nella Gazzetta Ufficiale, dare una cauzione di L. 1100,00 di rendita cinque per cento in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.


Art. 3

In conto del deposito definitivo previsto dall’articolo precedente ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell’articolo [illeggibile] della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di L. 550 di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano cinque per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 114, rilasciata il 23 marzo 1903 dalla Cassa dei depositi e prestiti.


Art. 4

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel tempo previsto dall’articolo 2 s’intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora, o di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.


Art. 5

Lo Stato per la concessione di questa linea, accorda un sussidio di lire 3000 a chilometro, per anni 70 per tutta l’estesa della linea a partire dall’innesto della nuova linea (lato Venezia) nella stazione di Desenzano, fino all’estremo del limario sul Lago di Garda, esclusi i tratti che non hanno sede propria e quelli comuni ad altre ferrovie e tramvie in esercizio, a decorrere dall’apertura all’esercizio di detta linea regolarmente autorizzato.

Per i periodi di tempo nei quali l’esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificate e constatate, il sussidio per i tratti non esercitati non verrà corrisposto.


Art. 6

Il Governo prende impegno di far esercitare, a richiesta del concessionario, il tronco di cui è parola, a tenere dell’articolo 3 del capitolato d’esercizio della Rete Adriatica annesso al contratto approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048.


Art. 7

Per gli effetti dell’art. 285 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, resta stabilito che ogni qualvolta dai conti del concessionario, che dovranno essere presentati al Governo alla fine di ogni esercizio per i debiti riscontri, risulti che l’annuo prodotto netto della ferrovia ecceda l’interesse del sei per cento sul capitale di primo impianto, cioè sul capitale impiegato per la costruzione del corpo stradale, dell’armamento, dei fabbricati e del materiale fisso e mobile, il Governo parteciperà negli utili per la metà del soprappiù, ferme restando tutte le altre disposizioni dell’articolo sopra citato.

Per l’applicazione di questo articolo, la contabilità dell’esercizio della linea di cui trattasi nella presente Convenzione dovrà essere tenuta assolutamente separata da quella di ogni altra azienda gestita dal concessionario, o da chi per esso, non escluse altre concessioni eventuali di ferrovie o tramvie.

Il sistema di contabilità, che vorrà il Concessionario adottare, finché non sia stabilito con regolamento generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto all’approvazione del Governo, il quale ha diritto di prescrivere le modificazioni che riterrà necessarie, e di giudicare inappellabilmente, in merito, sentito il Concessionario.

Il Concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma presso il signor avvocato comm. Ulisse Papa, via Veneto n. 14.


Art. 8

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non approvata per decreto Reale.


Fatta a Roma, quest’oggi venti del mese di aprile dell’anno millenovecentotrè.


Il Ministro dei Lavori Pubblici

NICOLA BALENZANO


Il Ministro del Tesoro

ERNESTO DI BROGLIO


Per l'Impresa di Navigazione sul Lago di Garda

CESARE MANGILI


Avv. Ulisse Papa, testimonio

Avv. Cesare Sullam, id

Avv. Giovanni Domenidò, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici