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R.D. 2 settembre 1923, n. 1911 - Istituzione della provincia di Taranto

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Regno d'Italia

1923 diritto diritto R.D. 2 settembre 1923, n. 1911 Intestazione 2 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 21 novembre 1923, n. 222

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che istituisce la provincia di Taranto.

MAESTÀ,

Con solenni voti e con una petizione presentata al Parlamento nel 1919, i Comuni del circondario di Taranto hanno reiteratamente manifestato la loro viva aspirazione per l’autonomia amministrativa di quella regione, con la sua elevazione a provincia entro i confini determinati delle secolari tradizioni storiche, dalle condizioni demografiche, dalla configurazione geografica del territorio.

Lo sviluppo delle comunicazioni stradali e ferroviarie della regione, orientate per le esigenze dei traffici verso la marina jonica, ha sempre più intensificato le relazioni di affari e la comunione di sentimenti e di interessi economici e sociali tra la città di Taranto ed i Comuni del suo circondario, sicchè questi risentono ora grave disagio nello svolgimento dei rapporti amministrativi che si accentrano nel capoluogo della loro attuale provincia, Lecce, da cui distano assai più che da Taranto.

D’altra parte, l’importanza raggiunta dalla città di Taranto sia in virtù della posizione geografica, che la rende uno dei più sicuri e muniti porti d’Italia, sede dell’Alto Comando del Jonio e del basso Adriatico, Dipartimento marittimo con arsenale o cantieri navali, sia per il florente sviluppo delle locali iniziative industriali e commerciali, sia infine per l’aumento della popolazione, che supera di oltre i due terzi quella delle altre città capoluoghi di Provincia, giustificano pienamente i suoi voti per essere riconosciuta capoluogo e centro amministrativo della regione che la circonda.

Ho pertanto l’onore di sottoporre all’Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede all’istituzione della Provincia del Jonio con capoluogo Taranto, assegnandole un solo circondario, che comprende tutti i comuni dell’attuale circondario di Taranto; circoscrizione che, mentre è sufficientemente ampia per assicurare la vita amministrativa del nuovo Ente, non turba notevolmente gl’interessi della provincia di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la provincia del Jonio, con capoluogo Taranto.
Essa comprende un solo circondario costituito con tutti i Comuni attualmente appartenenti al circondario di Taranto.
Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra l’amministrazione provinciale di Taranto e quella di Lecce, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant’altro occorra per l’esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Lecce provvederà alla nuova ripartizione dei consiglieri provinciali per mandamenti, a termini dell’articolo 92 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nondimeno, è in facoltà del Ministro della guerra di istituire anche prima di tale data, nel capoluogo della nuova provincia, il Consiglio e l’Ufficio di leva, ai sensi del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.


Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 50. – GRANATA.