R.D. 2 settembre 1923, n. 1912 - Aggregazione al comune di Milano di undici comuni contermini

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Regno d'Italia

1923 diritto diritto R.D. 2 settembre 1923, n. 1912 Intestazione 27 aprile 2013 75% Da definire

Aggregazione al comune di Milano di undici comuni contermini
1923
G.U. di pubblicazione: 29 settembre 1923, n. 229

Relazione di S.E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che aggrega al comune di Milano undici comuni contermini.

MAESTÀ,

L’attuale circoscrizione del comune di Milano, comprendente un territorio di appena 7600 ettari con una popolazione agglomerata di oltre 700.000 abitanti secondo i risultati del recente censimento, è causa di grave disagio per l’espansione di quel grande centro demografico, specie in rapporto al continuo e rigoglioso sviluppo dei suoi potenti stabilimenti industriali. Ai margini della città, traendo vantaggio dalle favorevoli condizioni di vita offerte dalle sue fiorenti officine, si sono gradualmente sviluppate le comunità contermini di Baggio, Affori, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno, Vigentino, mentre, col progressivo ampliamento edilizio, il comune di Milano si è congiunto ai loro abitati, con taluno dei quali ha anche in comune delle vie, ed ha dovuto stabilire nel loro territorio alcuni dei suoi più importanti stabilimenti e servizi pubblici, come il polisportivo ed i nuovi impianti ferroviari in Lambrate, il grande collettore della fognatura in Vigentino, l’ippodromo in Trenno, il cimitero in Musocco, l’Ospedale dei contagiosi in Affori, l’aerodromo in Baggio, ecc.

Gl’inconvenienti derivanti da tale situazione per i frequenti contrasti nelle inevitabili interferenze fra le diverse amministrazioni civiche, la necessità di dare alla città di Milano un più ampio respiro per la organizzazione dei pubblici servizi in modo adeguato alle esigenze della sua crescente popolazione, l’interesse, per i Comuni contermini, di trarre più diretto vantaggio dalle agevolezze che offre la città con la più completa evoluzione degli istituti di ogni genere nei quali si esplica l’azione sociale della pubblica amministrazione, hanno in passato indotto le rappresentanze di taluni dei suindicati Comuni a chiederne l’aggregazione a quello di Milano in conformità a quanto si era già fatto per qualche altro piccolo Comune (recentemente Turro).

E poichè il problema si presenta ora più che mai urgente nella sua organica complessità, e nuovi voti sono pervenuti al Governo per un’adeguata soluzione, appare indeclinabile la necessità della fusione dei menzionati Comuni nell’unico comune di Milano, come provvedimento che, rispondendo a manifesti criteri di pubblica utilità, tolga alle singole amministrazioni la preoccupazione e la pena di cercare di volta in volta, su questioni particolari, accordi attraverso difficoltà grandissime create dagl’interessi in contrasto, dalle tradizioni e dalle resistenze locali, e dia vita ad un Ente che riunisca in sè tutti gli elementi necessari per sopperire ai bisogni generali delle popolazioni.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all’Augusta firma di Vostra Maestà, col quale si stabilisce altresì la procedura da seguirsi per la determinazione delle condizioni dell’unione, consentendo al riguardo — data la specialità del caso — una maggiore larghezza di quella ammessa dall’art. 118 (comma ultimo) della legge comunale e provinciale; si conferiscono ai Commissari, che reggono l’amministrazione di alcuni di detti Comuni, i necessari poteri per deliberare in ordine a tali condizioni in luogo dei rispettivi Consigli, ed, infine, ad evitare l’immediate rinnovazione dell’intero Consiglio comunale di Milano, che è stato eletto il 10 dicembre 1922 e dovrebbe rinnovarsi nel 1926, si dispone che, ferma restando la sua scadenza ordinaria, siano ad esso, nel frattempo, aggregati i sindaci dei Comuni riuniti (e, per i Comuni retti da Commissari, un rappresentante da designarsi con R. decreto fra gli eleggibili a consigliere) e sia inoltre dato ai medesimi un posto di assessore effettivo ed uno supplente nella Giunta municipale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino sono riuniti nell’unico comune di Milano.

Art. 2.

Entro il 1° novembre 1923 i Consigli comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell’unione, anche in deroga all’articolo 118 (comma ultimo) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Per tale ademipmento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell’amministrazione di detti Comuni.
In difetto delle deliberazioni di cui sopra, o in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Fino alla rinnovazione generale ordinaria del Consiglio comunale di Milano, faranno parte del Consiglio medesimo i sindaci dei Comuni indicati nell’articolo primo, e, fra essi, saranno eletti un assessore effettivo ed uno supplente, che verranno aggregato alla Giunta municipale. Per i Comuni retti da Commissari, la designazione del rappresentante, che dovrà far parte del Consiglio comunale, sarà fatta con Regio decreto fra gli eleggibili a consigliere di ciascun Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.


MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 51. — GRANATA.