R.D. 7 giugno 1941, n. 453 - Circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro e attribuzioni del Governatore della Dalmazia
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G.U. di pubblicazione: 7 giugno 1941, n. 133
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VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte del Regno d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Le circoscrizioni territoriali delle province di Zara, Spalato e Cattaro risultano dagli allegati al presente decreto, vidimati, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.
Art. 2.
Il Governatore della Dalmazia alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ne attua le direttive generali per l'assetto amministrativo economico e sociale dei territori delle tre Provincie.
Art. 3.
Il Governatore:
a) esercita nel territorio della Dalmazia le attribuzioni del Governo centrale per quanto riguarda tutti i servizi civili, governativi e locali;
b) assicura l'unità dell'indirizzo politico ed il coordinamento dell'azione dei Prefetti e delle altre Autorità delle tre Provincie;
c) sottopone al DUCE, Capo del Governo, le proposte per la graduale estensione dello Statuto e delle altre leggi del Regno al territorio della Dalmazia, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452;
d) provvede, con proprie ordinanze, nelle materie per le quali non siano ancora entrate in vigore nel territorio della Dalmazia le leggi del Regno;
e) corrisponde coi Ministri e con le altre Autorità del Regno per gli affari riguardanti la Dalmazia.
Art. 4.
I Prefetti esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti.
Art. 5.
Il Governatore è coadiuvato da un Segretario generale, scelto fra funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° e nominato con decreto Reale, su proposta del DUCE.
Art. 6.
Il Governatore provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite col R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.
Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore e sentito il Ministero delle finanze.
Art. 7.
In relazione alle attribuzioni stabilite nella lettera a) dell'art. 3 saranno fatte assegnazioni speciali, nelle forme di legge, nei bilanci della spesa dei singoli Ministeri.
Nulla è ínnovato alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'ordinamento delle entrate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1941‐XIX.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI — DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 giugno 1941‐XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 43 – MANCINI
N.B. — Gli allegati di cui all'art. 1 saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.