R.D. 8 giugno 1873, n. 1413

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Regno d'Italia

1873 diritto diritto R.D. 8 giugno 1873, n. 1413 Intestazione 23 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 19 giugno 1873, n. 168

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA


Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, d’accordo con quello delle Finanze;

Veduta la deliberazione in data de’ 14 novembre 1871, con la quale il Consiglio comunale di Milano, invocando la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo 14 della legge 20 marzo 1865, allegato A, fece istanza acciò fosse consesso il territorio esterno di cui quella città manca, mediante l’aggregazione del Comune dei Corpi Santi;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale dei Corpi Santi de’ 28 gennaio e 4 febbraio 1872, con le quali si espresse un voto contrario all’istanza surricordata, respingendo l’aggregazione come contraria agli interessi del Comune, e pregiudicevole allo sviluppo delle sue industrie;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Milano in data degli 7 e 8 novembre 1872, colle quali quella rappresentanza espresse il parere che la istanza del Comune milanese meritava di essere accolta;

Veduto l’articolo 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Inteso il parere espresso sopra questa vertenza dal Consiglio di Stato nella sua adunanza generale degli 8 aprile 1873;

Considerando che ad ovviare ai pericoli temuti dal Comune dei Corpi Santi, oltre ai temperamenti con i quali è accompagnata l’unione, il Consiglio comunale di Milano ha dichiarato di voler mantenere nel territorio dei Corpi Santi il regime di comune aperto per gli effetti della tariffa daziaria,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° settembre 1873 il Comune dei Corpi Santi sarà unito al Comune di Milano, con separazione delle rendite patrimoniali e passività, e delle spese contemplate dal § 3 dell’articolo 13 della legge comunale 20 marzo 1865.

Art. 2.

L’abbonamento pel dazio consumo del Comune dei Corpi Santi rimarrà in vigore per tutto il quinquennio per la cui durata fu concesso.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale, a cui si procederà per cura del prefetto entro il mese di agosto, in base alle liste elettorali debitamente rivedute, le rappresentanze dei due Comuni continueranno nell’esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni che possano vincolare l’azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
QUINTINO SELLA