Regime degli Stretti - Convenzione, Montreux, 20 luglio 1936

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Stati vari

1936 diritto diritto Regime degli Stretti Intestazione 31 maggio 2008 25% Diritto

Convenzione adottata a Montreux il 20 luglio 1936
1936
Depositario: Governo della Repubblica francese.
Convenzioni abrogate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
Ratifica italiana: R.D.L. 16 giugno 1938, n.1160 (G.U. n.177 del 5 agosto 1938).


(Le Alte Parti contraenti),

ANIMATI dal desiderio di regolare il passaggio e la navigazione nello stretto dei Dardanelli, nel Mar di Marmara e nel Bosforo, compresi sotto la denominazione generale di Stretti, in modo da salvaguardare, nel quadro della sicurezza della Turchia e della sicurezza, nel Mar Nero, degli Stati rivieraschi, il principio consacrato dall'articolo 23 del trattato di pace firmato a Losanna il 24 luglio 1923;

HANNO DECISO di sostituire la presente Convenzione alla Convenzione firmata a Losanna il 24 luglio 1923, e hanno designato come loro rappresentanti:

... omissis ...

i quali, dopo aver esibito i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in tutto regolari, hanno concordato le seguenti disposizioni:

Le Alte Parti contraenti riconoscono ed affermano il principio della Libertà di transito e di navigazione marittima negli Stretti.

L'esercizio di tale libertà è regolato d'ora innanzi dalle disposizioni della presente Convenzione.

SEZIONE I - NAVI MERCANTILI

In tempo di pace, le navi mercantili godranno di completa libertà di passaggio e di navigazione negli Stretti, di giorno e di notte, quali che siano la bandiera e il carico, senza alcuna formalità, salve le disposizioni dell'articolo 3 seguente. Nessuna tassa o diritto diversi da quelli la cui esazione è prevista dall'allegato I alla presente Convenzione sarà prelevata dalle autorità turche su dette navi quando esse transitano senza fare scalo in un porto degli Stretti.

Allo scopo di facilitare l'esazione di dette tasse o diritti, le navi mercantili che varcano gli Stret-ti faranno conoscere agli agenti del posto indicato all'articolo 3 il proprio nome, nazionalità, de-stinazione e provenienza.

Il pilotaggio e il rimorchio restano facoltativi.

Ogni nave che penetra negli Stretti dal Mar Egeo o dal Mar Nero dovrà fermarsi al posto sanitario presso l'ingresso degli Stretti per consentire l'attuazione del controllo sanitario stabilito dai regolamenti turchi nel quadro delle prescrizioni sanitarie internazionali. Tale controllo, nel caso di navi dotate di una patente sanitaria inequivocabile o che presentano una dichiarazione sanitaria attestante che esse non ricadono sotto le disposizioni dell'alinea 2 del presente articolo, si effettuerà di giorno e di notte, il più rapidamente possibile, e le navi in questione non dovranno essere costrette a nessun'altra fermata nel corso del loro passaggio attraverso gli Stretti.

Le navi che hanno a bordo dei casi di peste, colera, febbre gialla, tifo esantematico o vaiolo, o che ne abbiano avuto meno di sette giorni prima, nonché le navi che hanno lasciato un porto contaminato da meno di cinque volte ventiquattro ore, dovranno fermarsi al posto sanitario indicato all'alinea precedente per imbarcarvi le guardie sanitarie che le autorità turche avessero designato. Per tale servizio non sarà percepita alcuna tassa o diritto, e le guardie saranno sbarcate a un posto sanitario all'uscita degli Stretti.

In tempo di guerra, se la Turchia non è belligerante le navi mercantili, quale che siano la bandiera e il carico, godranno della libertà di passaggio e di navigazione negli Stretti previste dagli articoli 2 e 3.

Il pilotaggio e il rimorchio restano facoltativi.

In tempo di guerra, se la Turchia è belligerante, le navi mercantili che non appartengono ad un paese in guerra con la Turchia, godranno della libertà di passaggio e di navigazione attraverso gli Stretti, a condizione di non prestare alcuna assistenza al nemico.

Dette navi entreranno negli Stretti di giorno e il passaggio dovrà effettuarsi seguendo la rotta che sarà, caso per caso, indicata dalle autorità turche.

ART. 6

Nel caso in cui la Turchia si ritenesse minacciata da un pericolo di guerra imminente, si dovrà tuttavia continuare ad applicare le disposizioni dell'articolo 2, con la differenza che le navi dovranno entrare negli Stretti di giorno, e che il passaggio dovrà effettuarsi seguendo la rotta indicata , caso per caso, dalle autorità turche.

Il pilotaggio potrà , in tal caso, essere reso obbligatorio, ma senza retribuzione. Il termine <<navi mercantili>> si applica a tutte le navi che non sono trattate nella Sezione II della presente Convenzione.

SEZIONE II - NAVI DA GUERRA

Agli effetti della presente Convenzione, la definizione applicabile alle navi da guerra e alle loro specificazioni, nonché al calcolo dei tonnellaggi, è quella che figura nell'allegato II della pre-sente Convenzione.

Le navi ausiliarie della marina militare destinate specificatamente al trasporto di combustibili, liquidi e no, non saranno tenute al preavviso di cui all'articolo 13 e non entreranno nel calcolo dei tonnellaggi sottoposti a limitazione ai sensi degli articoli 14 e 18, a condizioni che attraversino gli Stretti isolatamente. Esse rimangono tuttavia assimilate alle navi da guerra per quanto concerne le altre condizioni del passaggio.

Le navi ausiliarie di cui al precedente comma potranno beneficiare della deroga solo nel caso che il loro armamento non comporti: più di due pezzi di mm. 105 di calibro massimo, come artiglieria contro obiettivi galleggianti; più di due elementi di mm. 75 di calibro massimo, contro obiettivi aerei.

In tempo di pace, le navi leggere di superficie, le piccole navi da combattimento e le navi ausiliarie, che appartengono o no a Potenze rivierasche del Mar Nero, godranno, quale che sia la loro bandiera della libertà di transito negli Stretti senza alcuna tassa o diritto purché vi entrino di giorno e nelle condizioni di cui agli articoli 13 e seguenti.

Le navi da guerra diverse da quelle che rientrano nelle categorie previste dal precedente comma non avranno diritto al transito se non alle condizioni speciali di cui agli articoli 11 e 12.

Le Potenze rivierasche del Mar Nero sono autorizzate a far transitare negli Stretti le loro navi di linea di tonnellaggio superiore a quello di cui al primo comma dell'articolo 14, a condizioni che tali navi superino gli stretti una alla volta, scortate da non più di due torpediniere.

Le Potenze rivierasche del Mar Nero avranno il diritto di far transitare negli Stretti, perché possano raggiungere le rispettive basi, i loro sottomarini costruiti o acquistati al di fuori di detto mare, a condizioni che la costruzione o l'acquisto siano stati comunicati in tempo utile alla Turchia.

I sottomarini appartenenti alle dette Potenze potranno parimenti attraversare gli Stretti per essere riparati in cantieri ubicati al di fuori di detto mare, a condizione che alla Turchia siano fornite precisazioni a riguardo.

In entrambi i casi, i sottomarini dovranno navigare di giorno ed in superficie e attraversare gli Stretti isolatamente.

Per il transito delle navi da guerra negli Stretti dovrà essere dato un preavviso al Governo turco per via diplomatica. Il periodo normale del preavviso sarà di otto giorni, ma è desiderabile che esso sia esteso a quindici giorni per le Potenze non rivierasche del Mar Nero.

Nel preavviso saranno indicati la destinazione, il nome, il tipo ed il numero delle navi nonché la data di passaggio per l'andata e, se il caso, per il ritorno. Qualsiasi cambiamento di data dovrà formare oggetto di un preavviso di tre giorni.

L'ingresso negli Stretti per il passaggio di andata dovrà avvenire entro il termine massimo di cinque giorni dalla data indicata nel preavviso iniziale. Decorso tale termine, dovrà essere dato un nuovo preavviso, regolato come quello iniziale.

All'atto del passaggio, il comandante della forza navale comunicherà senza doversi arrestare, ad un posto di segnalazione all'ingresso dei Dardanelli o del Bosforo, la composizione esatta della forza ai suoi ordini.

Il tonnellaggio globale massimo di tutte le forze navali straniere che possono trovarsi in transito negli Stati non dovrà superare le 15.000 tonnellate, salvi i casi di cui all'articolo 11 e all'allegato III della presente convenzione.

Peraltro, le forze indicate nel precedente comma non dovranno comprendere più di nove unità.

Non saranno neppure comprese nel computo del tonnellaggio le navi appartenenti a Potenze rivierasche del Mar Nero che rendono visita ad un porto degli Stretti, ai sensi dell'articolo 17.

Non saranno neppure comprese in detto computo le navi da guerra che abbiano subito un'avaria durante la traversata; queste navi si sottoporranno, durante le riparazioni, alle disposizioni speciali emanate dalla Turchia.

Le navi da guerra in transito negli Stretti non potranno in nessun caso utilizzare gli aeromobili eventualmente trasportati.

Le navi da guerra in transito negli Stretti non dovranno, salvo in caso di avaria o di fortunale, trattenervisi oltre il tempo necessario ad eseguire l'attraversamento.

Le disposizioni degli articoli precedenti non potranno comunque impedire ad una forza navale di qualsiasi tonnellaggio e composizione di rendere, su invito del Governo turco, una visita di cortesia di durata limitata in un porto degli Stretti. Tale forza dovrà lasciare gli Stretti seguendo la medesima rotta dell'ingresso, a meno che non si trovi nelle condizioni richieste per l'attraversamento in transito degli Stretti, ai sensi degli articoli 10, 14 e 18.

1. Il tonnellaggio globale che le Potenze non rivierasche del Mar Nero potranno avere in questo mare in tempo di pace è limitato come segue:

a) Salvo il caso di cui al successivo paragrafo b), il tonnellaggio globale delle dette Potenze non supererà le 30.000 tonnellate;

b) Nel caso in cui, in un qualsiasi momento, il tonnellaggio della flotta più forte del Mar Nero venisse a superare di almeno 10.000 tonnellate quello della flotta più forte in detto mare alla data della firma della presente Convenzione, il tonnellaggio globale di 30.000 tonnellate, menzionato al paragrafo a), sarà maggiorato in misura corrispondente, sino a concorrenza di 45.000 tonnellate. A tale, fine, ciascun Potenza rivierasca farà conoscere al Governo turco, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno , il tonnellaggio totale della propria flotta nel Mar Nero, in conformità dell'allegato IV della presente Convenzione, e il Governo turco trasmetterà tale informazioni alle Alte Parti contraenti nonché al Segretario della Società delle Nazioni;

c) Il tonnellaggio che una qualsiasi Potenza non rivierasca avrà facoltà di tenere nel Mar Nero sarà limitato ai due terzi del tonnellaggio globale di cui ai precedenti paragrafi a) e b);

d) Tuttavia, nel caso che una o più Potenze non rivierasche del Mar Nero intendesse inviarvi delle forze navali per uno scopo umanitario, queste forze, il cui insieme non dovrà comunque superare le 8.000 tonnellate, saranno ammesse ad entrare nel Mar Nero, senza il preavviso previsto all'articolo 13 della presente Convenzione, mediante un'autorizzazione concessa dal Governo turco alle seguenti condizioni: se il tonnellaggio globale di cui ai precedenti paragrafi a) e b) non è raggiunto e non deve essere superato dalle forze di cui si propone l'invio, il Governo turco accorderà l'autorizzazione nel termine più breve dopo il ricevimento della relativa richiesta; se il detto tonnellaggio globale risulta già utilizzato ovvero dovrebbe essere superato dalle forze di cui si propone l'invio, il Governo turco darà immediata notizia della richiesta di autorizzazione alle Altre Potenze rivierasche del Mar Nero e, se queste Potenze non muoveranno obiezioni nelle ventiquattro ore successive alla ricevuta comunicazione, farà conoscere alle Potenze interessate, al più tardi entro un tempo utile di quarantotto ore, l'esito che avrà deciso di dare alla loro richiesta.

Ogni ulteriore ingresso nel Mar Nero di forze navali delle Potenze non rivierasche potrà aver corso solo nei limiti disponibili del tonnellaggio globale di cui ai precedenti paragrafi a) e b).

2. Quale che sia il motivo della loro presenza nel Mar Nero, le navi da guerra delle Potenze non rivierasche non potranno fermarvisi più di ventuno giorni.

In tempo di guerra, ove la Turchia non sia belligerante, le navi da guerra godranno di completa libertà di transito e di navigazione negli Stretti nelle identiche condizioni di cui agli articoli da 10 a 18.

Il passaggio attraverso gli Stretti sarà vietato nondimeno alle navi da guerra di tutte le Potenze belligeranti, salvo i casi rientranti nell'applicazione dell'articolo 25 della presente Convenzione, nonché in caso di assistenza prestata ad uno stato vittima di aggressione in forza di un trattato di mutua assistenza, al quale la Turchia sia vincolata, stipulato nel quadro del Patto della Società delle Nazioni registrato in conformità delle previsioni dell'articolo 18 di tale Patto.

Nei casi eccezionali di cui al precedente comma saranno applicabili le limitazioni indicate negli articoli da 10 a 18.

In deroga al divieto di transito sancito nel precedente secondo comma le navi da guerra delle Potenze belligeranti rivierasche o no del Mar Nero, separate dalle loro basi, sono autorizzate a raggiungere tali basi.

É vietato alle navi da guerra belligeranti di procedere a catture esercitare il diritto d'ispezione ed abbandonarsi ad un qualsiasi atto ostile negli Stretti.

In tempo di guerra, ove la Turchia sia belligerante, le disposizioni degli articoli da 10 a 18 non saranno applicabili e il transito delle navi da guerra sarà rimesso interamente alla discrezione del Governo Turco.

Nel caso in cui la Turchia si ritenesse minacciata da imminente pericolo di guerra, essa avrà diritto di applicare le disposizioni dell'articolo 20 della presente Convenzione.

Le navi da guerra che, avendo attraversato gli Stretti anteriormente all'esercizio, da parte della Turchia, della facoltà ad essa conferita dal precedente comma, si venissero a trovare separate dalle loro basi. Resta tuttavia inteso che la Turchia potrà impedire che si giovino di tale diritto le navi dello Stato il cui atteggiamento avrà motivato l'applicazione del presente articolo.

Se il Governo si avvale della facoltà conferitagli dal primo comma del presente articolo, esso deve indirizzare una notificazione in tal senso alle Parti contraenti e al Segretario Generale della Società delle Nazioni.

Se il Consiglio della Società delle Nazioni decide a maggioranza dei due terzi che le misure prese come sopra dalla Turchia non sono giustificate e se questo è parimenti l'avviso della maggioranza delle Alte Parti contraenti firmatarie della presente Convenzione, il Governo turco si impegna e revocare le misure in questione nonché quelle che fossero state prese ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.

Le navi da guerra che hanno a bordo casi di peste, colera, febbre gialla, tifo esantematico o vaiolo, o che ne hanno avuti meno di sette giorni prima, nonché le navi che hanno lasciato un porto contaminato da meno di cinque volte ventiquattro ore dovranno attraversare gli Stretti in quarantena e applicare con i mezzi di bordo le misure profilattiche necessarie ad evitare ogni possibilità di contaminazione degli Stretti.

SEZIONE III - AEROMOBILI

Allo scopo di assicurare il passaggio degli aeromobili civili fra il Mediterraneo e il Mar Nero, il Governo turco indicherà, al di fuori delle zone vietate degli Stretti, le aerovie destinate a detto passaggio, che gli aeromobili civili potranno utilizzare, dando al Governo turco, per i sorvoli occasionali, un preavviso di tre giorni e, per i sorvoli dei servizi regolari, un preavviso generale delle date di passaggio.

Per parte sua e nonostante la rimilitarizzazione degli Stretti, il Governo turco concederà tutte le facilitazioni necessarie per il passaggio in piena sicurezza degli aeromobili civili autorizzati, in base alla regolamentazione aerea in vigore in Turchia, a sorvolare il territorio turco fra l'Europa e l'Asia. Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione di sorvolo, la rotta da seguire nella zona degli Stretti dovrà essere periodicamente indicata.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Le attribuzioni della Commissione Internazionale costruita in virtù della Convenzione concernente il regime degli stretti in 24 luglio 1923, sono trasferite al Governo turco.

Il Governo turco si impegna a raccogliere le statistiche e a fornire le informazioni relative alla applicazione degli artt.11,12,14 e 18.

Esso devi curare l'esecuzione di tutte le disposizioni della presente convenzione che riguardino il passaggio delle navi da guerra negli Stretti.

Non appena sarà stato avvertito il prossimo passaggio di una forza navale straniera, il Governo turco farà conoscere ai rappresentanti ad Ankara delle Alte Parti contraenti la composizione di tale forza, il suo tonnellaggio, la data prevista per il suo ingresso negli Stretti e, se del caso, la data probabile del suo ritorno.

Il Governo turco invierà al segretario generale della società delle Nazioni e alle Alte Parti contraenti un rapporto annuale indicante i movimenti delle navi da guerra straniere negli Stretti e contenente tutte le informazioni utili per il commercio e la navigazione marittima e aerea prevista nella presente Convenzione.

Nessuna clausola della presente Convenzione pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto della Società delle Nazioni per la Turchia o per ogni Altra Parte contraente, Membro della Società delle Nazioni.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile.

Le ratifiche saranno depositate negli archivi del Governo della Repubblica francese a Parigi.

Il Governo giapponese ha facoltà di limitarsi a far conoscere al Governo della Repubblica francese, per il tramite del proprio rappresentante a Parigi, che la ratifica è avvenuta e, in tal caso, dovrà trasmettere il relativo strumento al più presto possibile.

Un verbale di deposito sarà redatto non appena sei strumenti di ratifica, compreso quello della Turchia, saranno stati depositati. A tale scopo, la notifica prevista all'alinea precedente equivarrà al deposito dello strumento di ratifica.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di tale verbale.

Il Governo francese rimetterà a tutte le Alte Par-ti contraenti una copia autenticata del verbale indicato all'alinea precedente e dei verbali di deposito delle ratifiche successive.

A partire dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di ogni Potenza firmataria del Trattato di pace di Losanna del 24 luglio 1923.

Ogni adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Repubblica francese, e, per mezzo di esso, a tutte le Alte Parti contraenti.

L'adesione avrà effetto dal giorno della notifica al Governo francese.

La presente Convenzione avrà una durata di vent'anni a partire dalla sua entrata in vigore.

Tuttavia, il principio della libertà di passaggio e di navigazione affermato all'art. 1 della presente Convenzione avrà una durata illimitata.

Se due anni prima della scadenza di detto periodo di vent'anni nessuna Alta Parte contraente avrà dato un preavviso di denunzia al Governo francese, la presente Convenzione resterà in vigore fino a che siano trascorsi due anni dopo l'invio di un preavviso di denunzia.

Tale preavviso sarà notificato dal Governo francese alle Alte Parti contraenti.

Se la presente Convenzione venisse denunziata conformemente alle disposizioni del presente articolo, le Alte Parti contraenti convengono di farsi rappresentare ad una conferenza avente lo scopo di stabilire i termini di una nuova convenzione.

Al termine di ciascun quinquennio a partire dalla entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà prendere l'iniziativa di proporre emendamenti a una o più delle disposizioni della presente Convenzione.

Perché possa essere "ricevibile", la domanda di revisione formulata da una delle Alte Parti contraenti deve essere appoggiata, se si tratta di modifiche all'articolo 14 o all'articolo 18, da un'altra Alta Parte contraente e, se si tratta di modifiche a qualsiasi altro articolo, da due altre Alte Parti contraenti.

La domanda di revisione appoggiata dovrà essere notificata a tutte le Alte Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso. Tale preavviso dovrà contenere l'indicazione e i motivi degli emendamenti proposti.

Se risultasse impossibile di decidere su tali proposte per via diplomatica, le Alte Parti contraenti si faranno rappresentare ad una conferenza appositamente convocata.

Tale conferenza potrà decidere soltanto all'unanimità, salvo i casi di revisione relativi agli articoli 14 e 18, per i quali sarà sufficiente una maggioranza dei tre quarti delle Alte Parti contraenti.

Tale maggioranza sarà calcolata comprendendovi i tre quarti delle Alte Parti contraenti rivierasche del Mar Nero, Turchia compresa.

In fede di che, i plenipotenziari sopraccitati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Montreux , il venti luglio millenovecentotrentasei in undici esemplari, di cui il primo, munito dei sigilli dei plenipotenziari, sarà depositato negli archivi del governo della repubblica francese e gli altri vengono rimessi alle Potenze firmatarie.

I sottoscritti, Plenipotenziari del Giappone, dichiarano, a nome del proprio Governo, che le disposizioni della presente Convenzione non modificano in nulla la posizione del Giappone come Stato non membro della Società delle Nazioni, che riguardano ai trattati di mutua assistenza conclusi nel quadro del detto Patto, e che il Giappone conserva, in particolare per ciò che concerne detto Patto e detti trattati nelle disposizioni degli articoli 19 e 25, una piena libertà di apprezzamento.

Tasse e diritti a carico delle navi mercantili in transito attraverso gli stretti.

Allegato omesso.

Stazza e classi delle navi da guerra.

Allegato omesso.

Navi scuola della marina giapponese.

Allegato omesso.

Classi e sottoclassi da comprendere nel calcolo del tonnellaggio totale delle flotte delle Potenze rivierasche del Mar Nero.

Allegato omesso.

PROTOCOLLO

Al momento di firmare la Convenzione recante la data di oggi, i Plenipotenziari sottoscritti, impegnando i propri rispettivi governi, dichiarano di accettare le seguenti disposizioni:

1. La Turchia potrà rimilitarizzare immediatamente la zona degli Stretti quale è definita nel preambolo della detta Convenzione.

2. A partire dal 15 agosto 1936, il Governo turco applicherà il regime specificato nelle detta Convenzione.

3. Il presente Protocollo avrà effetto a datare da oggi.