Regione Lombardia - L. reg. 14 dicembre 1985, n. 81 - Biblioteche

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Regione Lombardia

1985 Diritto Diritto L. reg. 14 dicembre 1985, n. 81 - Biblioteche Intestazione 9 dicembre 2013 25% Da definire

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1985, N. 81

"Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale".

(BURL n. 50, 2º suppl. ord. del 16 Dicembre 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-12-14;81

Titolo I

ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E SISTEMI BIBLIOTECARI LOCALI

Art. 1.

Finalità.

1. La regione Lombardia, in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 3 dello statuto, promuove e disciplina l’organizzazione bibliotecaria regionale allo scopo di contribuire all’informazione, all’aggiornamento culturale, all’avanzamento degli studi e delle ricerche e coordina i servizi di lettura, documentazione ed informazione sul proprio territorio promuovendo la cooperazione bibliotecaria.

Art. 2.

Organizzazione bibliotecaria regionale.

1. L’organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall’insieme delle strutture, dei servizi e delle attività della regione e degli enti locali ed è aperta ad ogni altra istituzione bibliotecaria e documentaria, pubblica o privata, esistente sul territorio.

Art. 3.

Obiettivi.

1. Obiettivi dell’organizzazione bibliotecaria regionale sono in particolare i seguenti:

a) l’attuazione di una rete integrata di strutture e di servizi bibliotecari e documentari sul territorio regionale;
b) il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;
c) l’acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica funzione dei beni librari e documentari;
d) la realizzazione di sistemi informativi coordinati che favoriscano la conoscenza e l’utilizzazione dei beni librari e

documentari esistenti nel territorio regionale e l’accesso alla rete di informazione bibliografica nazionale.

e) la promozione di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e

valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie.

Art. 4.

Funzioni della regione.

1. La regione esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell’organizzazione bibliotecaria regionale; esercita inoltre le funzioni amministrative delegate ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione nazionale. 2. In particolare la regione:

a) definisce l’ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l’istituzione;
b) determina i criteri per l’ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali e degli archivi storici affidati

agli enti locali;

c) approva la delibera triennale di cui all’articolo 22 e le relative variazioni;(1)
d) attua, mediante appositi programmi, gli interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria, secondo la normativa

regionale vigente;

e) promuove direttamente gli interventi concernenti le biblioteche di interesse locale e gli archivi storici di

pertinenza degli enti locali;

f) promuove e coordina l’informazione bibliografica, nel rispetto degli indirizzi generali degli organismi tecnici statali

competenti;

g) coordina e attua la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario, con

particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;

h) promuove e indirizza, nell’ambito delle strutture della regione, in collaborazione con le Università anche ai sensi

del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, la formazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi;

i) coordina e attua la rilevazione dei dati attinenti all’organizzazione bibliotecaria regionale;
l) promuove e attua direttamente interventi urgenti e straordinari di supporto alle funzioni di cui al presente articolo;
m) assicura alle province momenti di partecipazione e coordinamento per l’attuazione della presente legge;
n) cura un’apposita biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia.

3. Nello svolgimento dell’attività di tutela, catalogazione, conservazione, informazione relativa al patrimonio librario e documentario la regione collabora con l’amministrazione statale competente secondo la normativa vigente.

Art. 5.

Funzioni delle province.

1. Le province predispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali ed i relativi piani annuali di attuazione secondo quanto previsto dal titolo 3 della presente legge e concorrono alla formulazione dei programmi regionali degli interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria con proprie indicazioni di priorità secondo la normativa regionale vigente.

2. Le province sono delegate ad esercitare, per i rispettivi territori e nell’ambito degli indirizzi definiti dalla regione, le funzioni amministrative connesse all’attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali, in particolare a:

a) promuovere e coordinare l’organizzazione ed il reciproco collegamento dei sistemi bibliotecari locali, anche

attraverso il potenziamento dei servizi bibliotecari e documentari degli enti locali;

b) svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi bibliotecari locali ed alle singole biblioteche in

ordine all’organizzazione e al funzionamento dei loro servizi;

c) promuovere attività di aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e ai sistemi

bibliotecari locali; d) curare la rilevazione dei dati attinenti all’organizzazione bibliotecaria nel loro territorio.

3. (2)

Art. 6.

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, concorrono all’organizzazione bibliotecaria regionale, provvedendo all’istituzione e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il coordinamento, l’integrazione e la diffusionedei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio e all’erogazione dei servizi bibliotecari e documentari secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. In particolare i comuni:

a) formulano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione relativi alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari

locali;

b) definiscono le previsioni di spesa e le quote di finanziamento da iscrivere a bilancio;
c) forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di personale qualificato per l’erogazione dei servizi;
d) curano le biblioteche e gli archivi storici di loro pertinenza, approvano i regolamenti delle biblioteche e ne

nominano le commissioni in conformità agli indirizzi della regione;

e) programmano e curano le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio delle istituzioni bibliotecarie e

documentarie;

f) propongono alla regione interventi anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la

tutela delle raccolte librarie e documentarie, dandone comunicazione alle rispettive province.

Art. 7.

Sistemi bibliotecari locali.

1. I sistemi bibliotecari locali, urbani e intercomunali, costituiscono lo strumento attraverso il quale i comuni attuano la cooperazione bibliotecaria e svolgono i compiti di cui al successivo art. 9.

2. I sistemi bibliotecari urbani sono istituiti dai comuni capoluoghi di provincia o da comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti. L’istituzione del sistema bibliotecario urbano non preclude al comune interessato di associarsi con altri comuni per l’istituzione di un sistema bibliotecario intercomunale.

3. I sistemi bibliotecari intercomunali sono associazioni volontarie istituite dai comuni mediante consorzio o convenzione per ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti scolastici o laddove l’ambito territoriale coincida con la zona montana, dalla comunità montana.

4. In ogni sistema bibliotecario locale è individuata una biblioteca centro sistema.

5. I sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni altra biblioteca, archivio storico e nucleo documentario, pubblico o privato, operanti sul proprio territorio.

Art. 8.

Istituzione dei sistemi bibliotecari locali.

1. Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario locale definisce:

a) l’ambito territoriale e la biblioteca centro sistema;
b) gli organi competenti ad amministrare il sistema, la composizione e le attribuzioni relative;
c) il personale assegnato o comandato al sistema;
d) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al

successivo art. 9.

2. L’istituzione del sistema è sottoposta ad autorizzazione della giunta regionale da adottarsi su richiesta degli enti locali interessati e previo parere della provincia competente per territorio.

Art. 9.

Compiti dei sistemi bibliotecari locali.

1. Compete ai sistemi bibliotecari locali, secondo quanto definito dai provvedimenti istitutivi e tenuto conto del coordinamento, dell’organizzazione e dei servizi predisposti dalle province:

a) il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;
b) il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario;
c) anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
d) curare la formazione dei cataloghi collettivi e predisporre gli eventuali sistemi informativi coordinati;
e) l’eventuale acquisizione e la gestione di un fondo comune libraio e documentario del sistema;
f) l’organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; la consulenza biblioteconomica e l’informazione

bibliografica;

g) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi

e dell’utenza;

h) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di

diffusione della lettura e dell’informazione, del libro e del documento;

i) la collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alla scuola;
l) la predisposizione e la gestione dei servizi amministrativi comunali o di carattere generale per le biblioteche e gli

archivi storici afferenti al sistema.

2. Alla biblioteca centro sistema compete comunque di assicurare agli utenti del territorio del sistema il servizio di lettura, di documentazione e di informazione.

Art. 10.

Convenzioni.

1. Al fine di attuare l’integrazione delle risorse bibliotecarie e documentarie e favorire la cooperazione nell’erogazione dei servizi, i comuni, singoli o associati, e le province possono stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.

Titolo II

BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI

Art. 11.

Biblioteche di enti locali.

1. Le biblioteche di enti locali sono istituzioni culturali aperte al pubblico e, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 13, costituiscono unità di servizio dei sistemi bibliotecari locali e dell’organizzazione bibliotecaria regionale.

2. In particolare esse sono tenute a svolgere i seguenti servizi:

a) assicurare l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione, il progressivo incremento del materiale librario e

documentario, nonché promuoverne l’uso pubblico.

b) salvaguardare il materiale librario e documentario che presenti caratteristiche di rarità e di pregio;
c) raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e documentario relativo al proprio territorio prodotto

dagli enti locali, da altre istituzioni e da privati;

d) adempiere all’obbligo reciproco del prestito del materiale librario e documentario ammesso al prestito;
e) realizzare attività culturali che promuovano l’uso dei beni librari e documentari;
f) collaborare, anche come centro di informazione, alle attività ed ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul

territorio dagli enti pubblici e privati.

3. Le biblioteche di enti locali attuano forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche presenti sul territorio.

Art. 12.

Tipologia delle biblioteche.

1. Le biblioteche di enti locali, afferenti all’organizzazione bibliotecaria regionale, si distinguono in:

a) biblioteche di base, che assicurano, nel proprio ambito territoriale, servizi di lettura, di consultazione, di prestito e

di informazione generale con disponibilità di un patrimonio librario e documentario adeguato al bacino di utenza;

b) biblioteche centro sistema che assicurano servizi di informazione generale e specialistica e servizi di supporto

anche alle biblioteche di base;

c) biblioteche dei capoluoghi di provincia, che, oltre ad assicurare i servizi delle biblioteche di cui alla precedente

lett. b), svolgono funzioni di raccolta e conservazione di tutto il materiale librario e documentario prodotto sul territorio provinciale, godono del diritto di stampa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e collaborando all’informazione bibliografica e alla realizzazione di sistemi informativi coordinati;

d) biblioteche di importanza sovracomunale che, indipendentemente dal numero di abitanti del comune in cui

hanno sede, posseggono un patrimonio librario e documentario particolare per natura e specializzazione e svolgono anche compiti di conservazione. I requisiti di questa tipologia sono accertati dal competente settore della giunta regionale.

Art. 13.

Requisiti delle biblioteche afferenti all’organizzazione bibliotecaria regionale.

1. Sono unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere dotate di un regolamento che ne disciplini l’organizzazione interna e i relativi organi, nonché le modalità

di gestione dei servizi per l’utenza;

b) disporre di locali e attrezzature adeguati;
c) disporre in rapporto alla propria funzione, di un patrimonio librario e documentario adeguato e comunque non

inferiore ai 3.000 volumi, organizzato per la pubblica fruizione;

d) disporre almeno del catalogo alfabetico per autore del patrimonio librario e documentario posseduto, compilato

secondo le regole catalografiche nazionali;

e) garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentario che consenta il rispetto

degli standard bibliotecari indicati dalla regione;

f) svolgere con continuità un servizio per il pubblico, adottando orari di apertura rispondenti alle esigenze delle

diverse categorie di utenti e comunque non inferiore alle 12 ore settimanali;

g) avvalersi di personale professionalmente qualificato adibito ai servizi della biblioteca.

2. La valutazione dei requisiti di cui al precedente comma viene compiuta dal settore competente della Giunta regionale.

Art. 14.

Istituzione di nuova biblioteca.

1. I comuni, singoli o associati, che istituiscono una nuova biblioteca ai sensi della presente legge, sono tenuti all’osservanza dei requisiti di cui al precedente art. 13 e ad acquisire il parere favorevole della provincia competente.

2. I comuni possono provvedere all’istituzione di una biblioteca anche associandosi fra loro.

Art. 15.

Commissione della biblioteca.

1. Presso ogni biblioteca di ente locale è istituita una commissione con compiti:

a) propositivi e consultivi in ordine al programma della biblioteca formulato dall’ente locale;
b) di verifica sull’attuazione dello stesso e sull’applicazione del regolamento della biblioteca;
c) il collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze.

2. Il regolamento della biblioteca predisposto dall’ente locale deve determinare le modalità di funzionamento della commissione e la sua composizione, prevedendo tra i suoi membri le rappresentanze designate dal Consiglio comunale o dai Consigli circoscrizionali, nel rispetto delle minoranze.

3. Della commissione fa parte di diritto il sindaco o l’assessore delegato e, nel caso di comuni ripartiti in circoscrizioni, il presidente o suo delegato.

4. Il bibliotecario o l’assistente di biblioteca fa parte della commissione con compiti speciali di consulenza e con voto consultivo.

5. La commissione può proporre modifiche al regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento.

Art. 16.

Personale delle biblioteche di comuni singoli o associati.

1. Il personale tecnico addetto alle biblioteche di comuni, singoli o associati, è costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca.

2. La responsabilità della biblioteca è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca in rapporto alla classificazione tipologica dell’ente locale, alla complessità dell’organizzazione della biblioteca ed alla natura specifica dei servizi erogati dalla stessa.

3. In particolare competono ai bibliotecari ed agli assistenti di biblioteca le funzioni inerenti all’attuazione delle procedure in ordine all’acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento ed al suo uso pubblico.

4. L’ente locale assegna la responsabilità della biblioteca:

a) ad un bibliotecario, nei comuni la cui popolazione sia superiore ai 10.000 abitanti;
b) ad un assistente di biblioteca nei comuni la cui popolazione sia compresa fra i 5.000 e i 10.000 abitanti;
c) ad un assistente di biblioteca, anche a tempo parziale, nei comuni la cui popolazione sia inferiore ai 5.000

abitanti.

Nell’ambito del coordinamento del sistema bibliotecario locale, viene assicurata la piena utilizzazione di tale personale.

5. I compiti esecutivi ed ausiliari sono svolti dal personale secondo i livelli funzionali del relativo rapporto di impiego.

Art. 17.

Formazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi.

1. Il consiglio regionale determina con propria deliberazione su proposta della giunta regionale, a norma della lett. h), secondo comma del precedente art. 4, i profili professionali, i programmi didattici e le modalità di accesso alle iniziative formative.

2. I comuni, singoli o associati, gli enti e i privati titolari o gestori di biblioteche e archivi afferenti all’organizzazione bibliotecaria regionale favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative formative in orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione ai partecipanti.

Art. 18.

Assunzione del personale.

1. Ai posti di ruolo delle biblioteche di comuni, singoli o associati, si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

2. Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso rispettivamente del diploma di laurea e del diploma di scuola media superiore.

3. Costituiscono titolo preferenziale la frequenza con esito positivo a corsi di formazione e/o di specializzazione presso istituti universitari nonché eventuali attestati e certificati regionali di frequenza a corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione in materia riguardanti l’organizzazione bibliotecaria.

4. Costituisce altresì titolo preferenziale l’aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno un biennio svolgendo attività equipollenti a quelle di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

5. I bandi di concorso devono prevedere fra le materie di esame quelle attinenti la biblioteconomia.

6. Nella commissione d’esame per bibliotecari responsabili di biblioteca, i comuni, singoli o associati, di norma prevedono la presenza di un funzionario del servizio biblioteche e beni librari e documentari della giunta regionale o di un esperto designato dal servizio stesso, anche esterno alla regione.

Art. 19.

Deposito delle pubblicazioni.

1. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni da loro curate nelle proprie biblioteche e una copia presso la biblioteca centro sistema.

2. Le province e la regione depositano una copia delle pubblicazioni da loro curate nelle biblioteche dei comuni capoluogo di provincia e una copia presso le biblioteche centro sistema.

Art. 20.

Archivi storici di pertinenza degli enti locali.

1. Gli enti locali provvedono, in conformità alla normativa vigente, all’istituzione, all’ordinamento ed al funzionamento degli archivi storici ad essi affidati, ai fini della loro conservazione, conoscenza e pubblico uso.

2. Gli enti locali provvedono a istituire sezioni separate d’archivio e a trasferirvi i documenti prodotti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

3. Gli archivi storici possono trovare collocazione nei locali della biblioteca per assicurare la conservazione e la consultazione degli stessi.

4. Presso la biblioteca del comune sono comunque depositati, per la consultazione, gli inventari dell’archivio storico del comune mentre nella biblioteca centro sistema sono depositati per la consultazione gli inventari di tutti gli archivi storici dei comuni aderenti al sistema bibliotecario locale.

5. La responsabilità degli archivi storici è affidata ad archivisti in possesso del titolo di studio specifico.

Art. 21.

Biblioteche di interesse locale.

1. Possono far parte dell’organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche speciali e le biblioteche istituite e gestite da enti pubblici non territoriali o da enti privati che dispongano di significative raccolte librarie e documentarie, siano aperte al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE(3)

Art. 22.

Programmazione regionale pluriennale.(4) 1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico- finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:(5)

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio successivo per i seguenti tipi di intervento: (6)
a1) consolidamento e funzionamento dei sistemi bibliotecari locali istituiti a norma del precedente art. 8.
a2) promozione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali anche attraverso il potenziamento delle biblioteche centro

sistema e il consolidamento delle biblioteche che svolgono servizi significativi;

b) l’ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i servizi di cui alla precedente lettera a), la

ripartizione degli stessi per province con l’osservanza dei criteri di cui al successivo art. 23, specificando, in particolare, la quota dei finanziamenti riservati alle province per l’esercizio della delega;

c) le linee e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con

soggetti pubblici e privati e l’ammontare dei relativi finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali nonché a quanto previsto dalla lett. h), secondo comma, del precedente art. 4;(7)

d) le modalità di vigilanza sull’attuazione degli interventi, le procedure dei sistemi statistico-informativi e i criteri per

la verifica dell’efficacia degli interventi stessi.

2. La delibera triennale concerne un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della regione e fa riferimento alle previsioni finanziarie del relativo bilancio pluriennale. L’individuazione effettiva delle disponibilità finanziarie dei singoli anni è determinata comunque da quanto finanziariamente previsto nei corrispondenti singoli bilanci annuali.(8)

3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.(9)

Art. 23.

Criteri di riparto finanziario per province e per tipi di intervento.

1. I finanziamenti previsti dalla lett. b, primo comma, del precedente art. 22, sono ripartiti per province tenuto conto percentualmente:

a) della popolazione residente;
b) delle condizioni di carenza delle strutture e nei servizi bibliotecari;
c) della quota del bilancio provinciale destinata all’organizzazione bibliotecaria;
d) dei precedenti programmi pluriennali provinciali e relative previsioni di spesa e del grado di realizzazione degli

impegni assunti con i programmi stessi.

2. La misura del finanziamento relativa alla lettera d) del comma precedente deve essere comunque non superiore al 40%.

Art. 24.

Programmi provinciali pluriennali.

1. Le province, in conformità alla delibera triennale e sulla base dei programmi di cui al successivo art. 25, elaborano il programma pluriennale di cui al precedente art. 5.(10)

2. Il programma provinciale pluriennale definisce:

a) gli interventi da realizzare per l’organizzazione bibliotecaria regionale, secondo le tipologie di cui alla lettera a)

del precedente art. 22;

b) le previsioni di spesa e i criteri di erogazione dei finanziamenti;
c) la previsione della quota del bilancio provinciale destinata all’organizzazione bibliotecaria;
d) le modalità di controllo dei risultati e i criteri di rendicontazione.

3. I programmi provinciali pluriennali sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente al triennio di riferimento.

Art. 25.

Programmi dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche.

1. I comuni, singoli o associati, per le loro biblioteche e i rispettivi sistemi bibliotecari locali, definiscono il programma in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio.

2. Il programma individua:

a) gli interventi da realizzare nell’ambito delle tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22;
b) i servizi da privilegiare e sviluppare per l’effettuazione dei compiti di cui ai precedenti artt. 9 e 11;
c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante le convenzioni di cui al precedente art. 10;
d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle lettere precedenti;
e) le previsioni delle quote dei bilanci comunali destinate agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e

b);

f) le modalità di verifica dei risultati rispetto alla delibera triennale di cui al precedente art. 22.(11)

Art. 26.

Attuazione della delibera triennale(12)

1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti all’approvazione della delibera triennale. Secondo le modalità definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.

Art. 27.

Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate a decorrere dall’esercizio finanziario 1986:

a) spese per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere f), g), i) ed n), secondo comma, del precedente

art. 4;

b) spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla lett. h), secondo comma, del precedente art. 4;
c) spese per la promozione e l’attuazione diretta degli interventi di cui alla lett. l), secondo comma del precedente

art. 4;

d) contributi per la realizzazione degli interventi previsti dalla lett. e), secondo comma, del precedente art. 4;
e) contributi alle province per il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche degli enti

locali, nonché per l’esercizio della delega di cui al precedente articolo 5.

2. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal precedente primo comma si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 1986, con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma, art. 22, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986, parte I, ambito 2, settore 6, finalità 1, attività 1 saranno istituiti:

a) il capitolo 1.2.6.1.1.2018 "Spese per la conoscenza, la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio

librario e documentario delle biblioteche, per la catalogazione e l’informazione bibliografica, per la rilevazione dei dati attinenti all’organizzazione bibliografica e per il funzionamento della biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia";

b) il capitolo 1.2.6.1.1.2019 "Spese per la formazione e l’aggiornamento del personale delle biblioteche e degli

archivi storici";

c) il capitolo 1.2.6.1.1.2020 "Spese per la promozione e l’attuazione diretta di interventi urgenti e straordinari di

supporto alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell’organizzazione bibliotecaria regionale";

d) il capitolo 1.2.6.1.1.2021 "Contributi a favore delle biblioteche di interesse locale e degli archivi storici di

pertinenza degli enti locali";

e) il capitolo 1.2.6.1.1.2125 "Contributi alle Province per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei

sistemi bibliotecari degli enti locali, nonché per l’esercizio della delega".

4. A decorrere dall’esercizio finanziario 1986 è abrogata la lettera E/a dell’art. 2 della Legge Regionale 10 giugno 1981, n. 31(13) .

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Abrogazione e modifica di norme.

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1986 sono abrogati:

a) la l.r.4 settembre 1973, n. 41 ;
b) gli artt. 2 e 4, limitatamente alla parte relativa alle biblioteche, della l.r.25 agosto 1977, n. 41 .

2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle leggi regionali di cui al precedente comma continuano a produrre i propri effetti amministrativi.

3. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi, atti a dar corso ai provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

4. (14) .

Art. 29.

Norma transitoria.

1. Per la durata di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dal titolo 3, sono ammessi finanziamenti per le biblioteche che non hanno i requisiti minimi e per il consolidamento delle biblioteche non ancora associate in sistemi bibliotecari locali.

2. Il programma pluriennale 1986/1988 è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi provinciali pluriennali 1986/1988 sono trasmessi alla giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

ALLEGATI ( omissis) (14)


 
NOTE:
1. La lettera e' stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
2. Il comma e' stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
3. La rubrica del Titolo e' stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
4. La rubrica e' stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
5. Il comma e' stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
6. La lettera e' stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
7. La lettera e' stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. g) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
8. Il comma e' stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
9. Il comma e' stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
10. Il comma e' stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. j) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
11. La lettera e' stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. k) della l.r.10 marzo 2009, n. 4.
12. L'articolo e' stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. l) della l.r. 10 marzo 2009, n. 4.
13. La lettera è stata modificata dall’art. 2 della l.r.12 settembre 1986, n. 52.
14. Il comma e l’allegato sono stati abrogati dall’art. 36 della l.r.23 luglio 1996, n. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia