Regione Lombardia - L. reg. 4 settembre 1973, n. 41 - Biblioteche

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Regione Lombardia

1973 Diritto Diritto L. reg. 4 settembre 1973, n. 41 - Biblioteche Intestazione 9 dicembre 2013 25% Da definire

LEGGE REGIONALE n. 41 del 04 settembre 1973,

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia


ARTICOLO 1

La Regione Lombardia promuove lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale nell' ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell' art. 3 dello Statuto. La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e del DPR 14 gennaio 1972, n. 3.

ARTICOLO 2

Le biblioteche di Enti locali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:

a) diffondere l' informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni;
b) favorire, con ogni mezzo di comunicazione, la crescita culturale e civile della popolazione lombarda;
c) stimolare l' educazione permanente e organizzarne le attività ;
d) contribuire all' attuazione del diritto allo studio;
e) garantire la custodia, l' integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli

oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;

f) assicurare il reperimento, l' acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a

stampa, nonchè dei documenti di interesse locale;

g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

ARTICOLO 3

Gli archivi storici affidati ad Enti locali provvedono alla custodia, all' ordinamento e alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.

ARTICOLO 4 Le biblioteche di Enti locali, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, mettono a disposizione degli utenti personale qualificato, materiali di consultazione e di prestito opportunamente conservati e aggiornati, locali e arredi adeguati.

I servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche degli Enti locali sono gratuiti. Gli Enti locali adottano norme regolamentari che assicurano la democraticità delle biblioteche per quanto attiene le funzioni svolte dal personale, l' ordinamento interno, l' espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.

I regolamenti delle biblioteche di Enti locali determinano altresì le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle attività delle biblioteche e a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione culturale delle stesse.

I regolamenti delle biblioteche succursali, di cui al terzo comma del successivo art. 6, sono adottati dal Comune previa consultazione degli organi di decentramento interessati.

ARTICOLO 5

La gestione culturale della biblioteca è affidata ad una apposita Commissione.

La Commissione propone al Consiglio comunale gli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca; determina i criteri di scelta dei materiali, gli orari di apertura al pubblico, l' impiego dei contributi regionali di cui al successivo art. 15.

Entro il mese di ottobre di ogni anno la Commissione presenta ai competenti organi comunali la relazione sulla attività svolta e le proposte in merito al programma da attuarsi nell' anno successivo. Ove esistano i sistemi bibliotecari di cui al successivo art. 6, le attività comuni a più biblioteche sono elaborate collegialmente da rappresentanti delle biblioteche interessate.

Il regolamento della biblioteca di cui al precedente art. 4, determina:

a) la composizione della Commissione della biblioteca, garantendo la rappresentanza delle minoranze

consiliari;

b) le modalità di nomina dei suoi membri, tenendo conto delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle

istituzioni e associazioni culturali;

c) le attribuzioni e il funzionamento della Commissione.

ARTICOLO 6

Le biblioteche appartenenti a Comuni che, anche associati tra loro, non rappresentino almeno 20 mila abitanti devono far parte di un sistema bibliotecario comprensoriale. Qualora sussistano comprovate esigenze di funzionalità , i Comuni interessati che non raggiungono i limiti di popolazione di cui al comma precedente, possono essere autorizzati dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, all' istituzione di un sistema bibliotecario comprensoriale. I Comuni con più di 50 mila abitanti istituiscono nel proprio territorio biblioteche succursali dando luogo a sistemi bibliotecari urbani.

Ogni sistema bibliotecario, comprensoriale o urbano, fa capo ad una biblioteca che assume la funzione di centro del sistema, assicura i rapporti con l' Amministrazione Provinciale per quanto riguarda l' assistenza tecnica, attua i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sistema e ne coordina le attività .

ARTICOLO 7

Le biblioteche di Enti locali sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

I Comuni depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Provincie e la Regione depositano le pubblicazioni nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia.

La Regione, i Comuni, le Provincie e gli altri Enti locali inviano alle biblioteche rispettivamente interessate, per opportuno riscontro, l' elenco completo delle pubblicazioni comunque stampate.

ARTICOLO 8

Gli Enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento delle biblioteche anche associandosi tra loro.

Gli Enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all' espletamento dei servizi di biblioteca e alla attuazione dei programmi di attività culturale. Gli Enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema comprensoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per attività comuni. La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo art. 19, agli Enti che svolgono programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli.

ARTICOLO 9

Gli Enti locali forniscono le proprie biblioteche di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di Enti locali comprende i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.

Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso rispettivamente del titolo di laurea e del diploma di scuola secondaria superiore. Costituisce titolo preferenziale la frequenza con esito favorevole di corsi, gestiti da enti pubblici o specializzati, per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata:

a) a bibliotecari, quando la popolazione dell' ente locale sia superiore ai ventimila abitanti;
b) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca, quando la popolazione dell' ente locale sia inferiore ai

ventimila e superiore ai diecimila abitanti;

c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra

provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione, quando la popolazione dell' ente locale sia inferiore ai diecimila abitanti. La nomina a direttore si consegue a seguito di pubblico concorso.

ARTICOLO 10

I Comuni provvedono a consegnare agli archivi di cui all' art. 3 i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per loro conservazione negli uffici comunali. Analogamente faranno le Provincie per quanto attiene alla biblioteca del Comune capoluogo di provincia.

I documenti, i cimeli e gli oggetti depositati negli archivi sono inalienabili.

ARTICOLO 11

Le Provincie concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere le forme di coordinamento e di associazione tra gli Enti locali per l' istituzione ed il funzionamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari; collaborano alla formazione del piano regionale mediante proposte elaborate in base alle domande degli Enti locali di cui ai successivi articoli 14 e 15; prestano assistenza tecnica alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari in conformità alle direttive impartite dai competenti organi regionali.

ARTICOLO 12

Le domande degli enti interessati, di cui ai successivi artt. 14 e 15, devono pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno alle rispettive Provincie che le inoltreranno con le proprie proposte alla Regione entro il mese successivo.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica. Limitatamente all' anno 1973, le domande di contributo dovranno pervenire alle Provincie entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 13

La Regione assume gli oneri derivanti dall' esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 1. In particolare, la Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:

a) l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a queste affidati;
b) l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) la manutenzione, l' integrità , la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di

Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;

d) il miglioramento e l' incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione

audiovisivi, nonchè la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

e) la sperimentazione, nell' ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione

nonchè la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche stesse come centri di azione culturale e sociale;

f) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e

altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;

g) la promozione di iniziative culturali - artistiche, scientifiche e formative nell' ambito delle biblioteche, dei

centri di servizi culturali, nonchè degli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;

h) l' armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per

garantire il diritto allo studio;

i) l' organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell' ambito delle biblioteche;
l) la qualificazione e la formazione degli addetti alle biblioteche;
m) il funzionamento del servizio bibliografico regionale.

ARTICOLO 14

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto dei beni e attrezzature, e per miglioramenti.

ARTICOLO 15

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall' ente proprietario.

ARTICOLO 16

Sono a carico della Regione le spese sostenute dalle Provincie per l' assolvimento dei compiti previsti dal precedente articolo 11. Il relativo importo, determinato dalla Regione, sentite le Provincie interessate, sarà riportato nel piano annuale di cui al successivo art. 19.

ARTICOLO 17

La Regione, sentito il parere dell' Ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di biblioteche specializzate nonchè di altre biblioteche, comunque aperte gratuitamente al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale.

ARTICOLO 18

La Regione può concedere contributi a favore di enti, associazioni e consorzi istituiti allo scopo di promuovere e coordinare le iniziative di cui al precedente art. 13, II comma, lettera g). I contributi sono concessi, nell' ambito del piano annuale previsto al successivo art. 19, sulla base di programmi proposti dagli enti, associazioni e consorzi di cui al comma precedente.

ARTICOLO 19

La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti agli artt. 14, 15, 17 e 18, nonchè delle spese previste all' art. 16 con apposito piano annuale.

ARTICOLO 20

Al Consiglio regionale, nelle materie di cui all' art. 1 della presente legge, competono le funzioni amministrative riguardanti l' approvazione del piano annuale di cui al precedente art. 19 e il controllo sull' attuazione dello stesso.

La Giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente Commissione consiliare, e ne cura la attuazione. Esercita le funzioni previste dall' art. 9 del DPR 14- 1- 1972, n. 3, ed ogni altra funzione amministrativa nelle materie di cui all' art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale cura l' esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, vigila, avvalendosi dell' opera dell' Assessore regionale competente per materia, sull' andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento. L' Assessore regionale, nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell' Assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all' approvazione dei competenti organi regionali. L' Assessore regionale, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, firma gli atti della Regione.

ARTICOLO 21

La Sopraintendenza ai Beni Librari, trasferita alla Regione ai sensi dell' art. 8 del DPR 14- 1- 1972, n. 3, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l' ordinamento degli uffici regionali, continua ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive da essa svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l' Assessore competente, può delegare il dirigente del predetto ufficio alla firma di atti di competenza del Presidente, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna. Il dirigente ed i funzionari della Soprintendenza continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

ARTICOLO 22

Ai fini dell' esercizio, da parte delle Commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al 5º comma dell' art. 16 dello Statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali.

ARTICOLO 23

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell' ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta. Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

ARTICOLO 24

Alle spese necessarie per l' attuazione delle iniziative e per la concessione dei contributi previsti dall' art. 13 e alle spese necessarie al funzionamento della Soprintendenza ai Beni Librari di cui all' art. 21, si provvede con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza. Alle anzidette spese, limitatamente all' anno 1973, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 328, 460, 461, 464, 485, 501.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall' applicazione degli artt. 15 e 17, si provvede per l' anno 1973 con i fondi per complessive lire 850 milioni stanziati ai capitoli 462 e 463 dello stato di previsione della spesa regionale, le cui denominazioni vengono così modificate:

Al finanziamento degli oneri derivanti dall' applicazione degli artt. 15 e 17, si provvede per l' anno 1973 con i

fondi per complessive lire 850 milioni stanziati ai capitoli 462 e 463 dello stato di previsione della spesa regionale, le cui denominazioni vengono così modificate:

- capitolo 462: << Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari

degli Enti Locali >>, lire 800 milioni; Al finanziamento degli oneri derivanti dall' applicazione degli artt. 15 e 17, si provvede per l' anno 1973 con i fondi per complessive lire 850 milioni stanziati ai capitoli 462 e 463 dello stato di previsione della spesa regionale, le cui denominazioni vengono così modificate:

OMISSIS
- capitolo 463: << Contributi a favore di biblioteche specializzate, nonchè di altre biblioteche, comunque

aperte al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale >>, lire 50 milioni. Per gli anni successivi al 1973, si provvederà con stanziamenti, negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza, sui capitoli corrispondenti a quelli come sopra istituiti. Per la concessione delle provvidenze previste dall' art. 18 è autorizzata per l' anno 1973 la spesa di lire 200 milioni al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 1722, << Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >>, iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l' esercizio 1973; in corrispondenza, al Titolo I, Sezione III, Rubrica 3a, è istituito il capitolo 486, Categoria III, con la denominazione << Contributi a favore di enti associazioni e consorzi, per la promozione, il coordinamento e l' attuazione di iniziative culturali, artistiche, scientifiche e formative >> e con la dotazione di lire 200 milioni. Per gli anni successivi al 1973, si provvederà con stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza, sul capitolo corrispondente a quello come sopra istituito. Per la concessione dei contributi da erogare per opere edilizie e per l' acquisto di beni e di attrezzature di prima dotazione delle biblioteche degli Enti locali, in applicazione dell' art. 14, per l' anno 1973 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 2722, << Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >>, iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l' esercizio 1973; in corrispondenza, al Titolo II, Sezione III, Rubrica 2a, è istituito il capitolo 1910, Categoria X, con la denominazione << Contributi in capitale agli Enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramenti nel campo delle biblioteche >> e con la dotazione di lire 600 milioni.

Per gli anni successivi al 1973 si provvederà a definire lo stanziamento annuale mediante apposito provvedimento legislativo.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 16, valutati in lire 100 milioni per l' anno 1973, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485, << Contributi per iniziative culturali e scientifiche promosse nell' ambito delle biblioteche, dei musei, nonchè degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale >>, iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l' esercizio 1973 e la correlativa assegnazione dello stesso importo al capitolo 525, già iscritto per memoria nel medesimo stato di previsione, la cui denominazione viene così modificata:

<< Spese per servizi svolti dalle Provincie in materia di biblioteche >>.

Per gli anni successivi al 1973 si provvederà con iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione dei bilanci regionali di competenza. Le spese autorizzate e stanziate sul Titolo II e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzati negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell' art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ARTICOLO 25 Entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche di Enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.

ARTICOLO 26

6Entro cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge possono essere banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca ai quali possono essere ammessi coloro che da almeno cinque anni prestino servizio presso la stessa biblioteca di Ente locale nella funzione corrispondente al posto messo a concorso, anche se sprovvisti dei titoli di studio indicati nel comma terzo del precedente art. 9.

ARTICOLO 27 Sono abrogate le norme per l' esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di biblioteche di Enti locali, di cui alla legge regionale 23 giugno 1972, n. 15.

ARTICOLO 28

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 4 settembre 1973.




ALLEGATO 1

ORDINE DEL GIORNO VOTATO NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1973.

Il Consiglio Regionale Lombardo

riaffermato l' impegno statutario assunto dalla Regione di promuovere le condizioni che favoriscano il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione; di tutelare i valori del patrimonio storico e culturale; di favorire l' attività degli Enti locali, coordinandone l' azione e promuovendone le idonee forme associative, nel rispetto della loro autonomia; considerato che il DPR 14 gennaio 1972, n. 3, ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di biblioteche di Enti locali; esaminati i progetti di legge n. 128 e n. 133 contenenti una organica normativa della materia, abrogativa di quella provvisoria in vigore, di cui alla lr 23 giugno 1972, n. 15; vista la relazione presentata dalla V Commissione permanente - Istruzione, Cultura e Problemi dell' informazione; considerato che la I Commissione permanente - Programmazione, Bilancio e Tributi, in sede di parere preventivo, ha proposto un emendamento, volto ad assicurare la continuità dell' intervento regionale per gli esercizi futuri; tenuto conto che la V Commissione, in sede di istruttoria formale dei sopracitati progetti, ha recepito nella sostanza tale orientamento; ritenuto pertanto opportuno sancire l' impegno della Regione Lombardia a voler garantire la continuità di un adeguato intervento di sostegno e di promozione nel settore delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, anche ai fini di una programmazione poliennale del settore; mentre si accinge ad esprimere il proprio voto sugli anzidetti progetti; auspica che siano assicurati per i prossimi esercizi finanziari stanziamenti non inferiori a quelli previsti per l' esercizio in corso.