Regione Siciliana - Decreto assessoriale 9 aprile 2009 - Centri commerciali naturali

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2009 Diritto Diritto Decreto assessoriale 9 aprile 2009 - Centri commerciali naturali Intestazione 17 febbraio 2013 25% Da definire

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 aprile 2009.

Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, modificata dall'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21. Centri commerciali naturali.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005, art. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2005, modificata con legge regionale n. 21 dell'8 novembre 2007, art. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2007, con il quale si dispone che, al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali;
Ritenuto di dare piena attuazione alle norme di cui al superiore art. 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005 modificata dall'art. 4 della legge regionale n. 21 dell'8 novembre 2007, e di dovere emanare le necessarie ed opportune direttive organizzative e disciplinari;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le norme di attuazione contenute nell'allegato "avviso", che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale. Palermo, 9 aprile 2009.

DI MAURO

Allegato
"Avviso"
Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005, modificata dall'art. 4 della legge regionale n. 21 dell'8 novembre 2007 Centri commerciali naturali

Premessa

1) L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2005, così come modificata dall'art. 4 della legge regionale n. 21 dell'8 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2007, emana le seguenti disposizioni.

Art. 1 Elenco dei centri commerciali naturali

1) E' istituito presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato - servizio 5/s, l'elenco regionale dei centri commerciali naturali, successivamente definiti C.C.N., nel quale sono iscritti tutti i C.C.N. accreditati con apposito provvedimento assessoriale a conclusione del procedimento istruttorio previsto dalle presenti norme di attuazione.

Art. 2 Definizione e scopi del centro commerciale naturale

1) I C.C.N., sono l'insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, agendo in rete come soggetti di un'offerta commerciale integrata, hanno lo scopo di:
a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.
2) Al fine di strutturare i C.C.N. come entità giuridiche gli stessi si possono costituire sotto le forme previste dal comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005, senza scopo di lucro.
3) I C.C.N., al fine di potere ricevere incentivi di carattere economico, dovranno essere costituiti nelle forme del consorzio al momento dell'accreditamento da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 3 Regia unitaria

1) Nei comuni ove risultano accreditati più C.C.N., al fine di assicurare una regìa unitaria per il coordinamento delle iniziative, il comune promuove la collaborazione sia tra i C.C.N. che tra i soggetti coinvolti.

Art. 4 Caratteristiche dei C.C.N.

1) I C.C.N. devono essere composti da un minimo di 20 componenti e devono giustificare la loro costituzione mettendo in evidenza:
- lo scopo esclusivo della valorizzazione del sistema economico locale, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato e di medie strutture di vendita così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, ai pubblici esercizi e all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità interessata al C.C.N., al fine anche di favorire la fruibilità turistica del territorio con la promozione dell'immagine e dell'accessibilità dei luoghi interessati;
- il coinvolgimento nell'area interessata dai C.C.N., di immobili pubblici e privati soggetti a vincolo di tutela;
- eventuale quota del bilancio comunale destinata al sostegno delle attività dei C.C.N.;
- presenza di attività commerciali e artigianali interessate alla vendita e/o alla produzione di prodotti tipici siciliani.

Art. 5 Gli attori del C.C.N.

1) Possono fare parte del C.C.N., oltre alle P.M.I. commerciali, di servizi e artigianali, le associazioni della società civile, del mondo dello sport e della cultura, senza scopo di lucro, le istituzioni private, le banche, le società e/o aziende private di gestione trasporti, di parcheggi, sponsor privati, le organizzazioni religiose, i centri di assistenza tecnica per le imprese (C.A.T.).
2) Per potere fare parte del C.C.N., i soggetti interessati devono essere in possesso del certificato camerale delle imprese comprensivo del nulla osta antimafia di cui all'art. 10 della legge regionale n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni e, per i soggetti non iscritti alla C.C.I.A.A., produrre dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3) I soggetti individuati dal precedente comma 1, pur se non esercitando la propria attività all'interno dell'ambito urbano definito, possono chiedere di aderire al C.C.N. impegnandosi a trasferire la propria attività all'interno di detto ambito urbano entro 60 giorni dall'accreditamento del C.C.N. Trascorso infruttuosamente tale termine, la richiesta di adesione al C.C.N. si intende rigettata e se, a seguito di tale atto, il numero dei soggetti aderenti dovesse risultare inferiore a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 1, l'accreditamento ottenuto dal C.C.N. si intende decaduto.

Art. 6 Incentivi

1) I C.C.N. possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, dagli altri enti locali e territoriali, con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.

Art. 7 Attività dei centri commerciali naturali

1) I C.C.N. possono organizzare, fra l'altro, eventi, creazione e registrazione del marchio, realizzazione delle vetrofanie, pieghevoli, calendari fotografici, registrazione del dominio internet, feste in occasione del Natale e di altre occasioni religiose e civili ed in particolare:
- attività di animazione urbana;
- attività promozionali che abbiano diretta ricaduta sulle attività economiche espresse dal centro commerciale naturale;
- attività di comunicazione come informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni sui media cartacei radio-televisivi e telematici;
- servizi di supporto e assistenza ai consumi e allo shopping;
- progetti di arredo urbano dei centri commerciali naturali;
- attivazione di strutture di servizio aperte al pubblico, quali punti di contatto e di assistenza agli acquisti e alla fruizione dei centri commerciali naturali;
- accordi con enti di promozione turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale ed artigianale;
- iniziative con il sistema economico e finanziario al fine di sponsorizzare iniziative del centro commerciale naturale;
- accordi con la proprietà immobiliare su eventuali progetti di riconversione funzionale di immobili inutilizzati;
- partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato per lo sviluppo delle strategie di marketing;
- gestione di finanziamenti inerenti la sicurezza e il controllo, per la realizzazione di impianti collettivi per la video sorveglianza esteso a tutto il territorio del centro commerciale naturale;
- organizzare gruppi di lavoro su problemi legati alle attività economiche dell'area di sedime del centro commerciale naturale;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi, nonché attività di formazione per i titolari e per gli addetti.

Art. 8 Iter dell'accreditamento

1) I C.C.N. inoltrano istanza al sindaco del comune interessato affinché lo stesso la proponga all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca per l'accreditamento.
2) Il sindaco, entro 45 giorni dalla data di inoltro, acquisisce la delibera di presa d'atto del consiglio comunale circa l'istituzione del C.C.N., e propone all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'accreditamento del C.C.N. allegando la seguente documentazione:
a) progetto illustrativo dell'attività che il centro si propone di realizzare, con l'indicazione delle vie, delle piazze e delle aree interessate alla costituzione del C.C.N.;
b) delibera di presa d'atto del consiglio comunale di cui al presente articolo 8, comma 2;
c) certificato camerale antimafia, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni, delle imprese aderenti ai C.C.N., e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per gli aderenti ai C.C.N. non iscritti alla camera di commercio;
d) atti deliberativi di adesione al C.C.N. dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1;
e) certificazioni rilasciate dal comune che attestino che le imprese facenti parte del C.C.N. svolgono le loro attività nell'ambito urbano individuato dal centro commerciale naturale;
f) dichiarazione di impegno delle singole imprese partecipanti all'iniziativa di costituirsi secondo le forme previste dall'art. 2, comma 2;
g) dichiarazione di impegno delle singole imprese che attualmente non esercitano la propria attività all'interno dell'ambito urbano definito di competenza del C.C.N., di trasferire la propria attività all'interno di detto ambito urbano entro 60 giorni dall'accreditamento; h) copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante delle imprese e degli enti partecipanti all'iniziativa.
3) Nel caso in cui le amministrazioni non dovessero ottemperare a quanto sopra entro i termini stabiliti dal presente articolo, verrà nominato un commissario ad acta da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che provvederà in via sostitutiva.

Art. 9 Istruzione dell'istanza ed emanazione del decreto di accreditamento

1) L'istanza di accreditamento del C.C.N. presentata dal comune è esaminata in via preliminare dal competente servizio 5/s - commercio dell'Assessorato. In caso di carenza della documentazione, il servizio invita per una sola volta il comune ed il C.C.N. ad integrare la documentazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni l'istanza si considera rigettata.
2) L'istanza istruita positivamente viene proposta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca per l'emanazione del decreto di accreditamento, previa acquisizione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale del C.C.N. costituitosi sotto le forme previste dal comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005, senza scopo di lucro.
3) Qualora l'atto costitutivo e lo statuto sociale del C.C.N. non dovessero pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro 45 giorni dalla richiesta, l'istanza di accreditamento è da considerarsi rigettata.

Art. 10 Impugnazioni

1) Contro il decreto di diniego dell'accreditamento è possibile richiedere entro 30 giorni un riesame della richiesta.

Art. 11 Centri commerciali naturali già operanti

1) I centri commerciali naturali già operanti, ai fini dell'accreditamento da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, devono adeguarsi alle presenti norme attuative. (2009.17.1232)035