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Regolamento del Consiglio che definisce talune modalità di applicazione del regolamento che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino - Regolamento, CE, 28 febbraio 2002

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Unione europea

2002 diritto diritto Regolamento del Consiglio che definisce talune modalità di applicazione del regolamento che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (CE 407/2003) Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in prosieguo "regolamento Eurodac") (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Eurodac prevede che il Consiglio adotti le modalità di applicazione necessarie a definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e la procedura applicabile al congelamento dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e a compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento Eurodac.

(2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Definizioni
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) "unità centrale", l'unità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac;
b) "base di dati", la base di dati centrale informatizzata di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera b), del regolamento Eurodac;
c) "confronto", la procedura di verifica della corrispondenza dei dati relativi alle impronte digitali registrati nella base di dati con quelli trasmessi da uno Stato membro.
Articolo 2 - Trasmissione
  1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri all'unità centrale e viceversa. L'unità centrale assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
  2. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento Eurodac per via elettronica. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri all'unità centrale e viceversa. La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.
  3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento Eurodac rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a un richiedente asilo o a una persona di cui agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ai richiedenti asilo sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 8 del regolamento Eurodac da "2" e quelli relativi alle persone di cui all'articolo 11 del regolamento Eurodac da "3". L'unità centrale definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte dell'unità centrale.
  4. L'unità centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'unità centrale definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.
Articolo 3 - Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati
  1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'unità centrale definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto da essa effettuato raggiunga un livello molto elevato di accuratezza. L'unità centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, l'unità centrale chiede allo Stato membro di trasmettere quanto prima dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati.
  2. L'unità centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. In caso di dati trasmessi per via elettronica, uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'unità centrale, l'unità centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi l'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.
  3. L'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.
Articolo 4 - Comunicazione tra gli Stati membri e l'unità centrale
I dati trasmessi dagli Stati membri all'unità centrale e viceversa utilizzano i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)(2). L'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dei servizi generici di IDA.
Articolo 5 - Altri compiti dell'unità centrale
  1. L'unità centrale separa, mediante appropriati mezzi tecnici, i dati relativi ai richiedenti asilo dai dati relativi alle persone definite all'articolo 8 del regolamento Eurodac registrati nella base di dati.
  2. In base a una comunicazione dello Stato membro, l'unità centrale contrassegna adeguatamente i dati delle persone che sono state riconosciute e ammesse come rifugiati e separa tali dati, con mezzi tecnici appropriati, dagli altri dati registrati nella base di dati. Qualora sia adottata una decisione conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac, la prima frase cessa di applicarsi. L'unità centrale elimina i contrassegni esistenti e sopprime la separazione dei dati.
  3. Quattro anni e sei mesi dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, l'unità centrale elabora una statistica da cui risultano:
    1. il numero delle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro, hanno presentato una ulteriore domanda d'asilo in un altro Stato membro;
    2. il numero delle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in più Stati membri;
    3. gli Stati membri in cui i rifugiati hanno presentato un'ulteriore domanda d'asilo, specificando:
      • per Stato membro, il numero dei richiedenti asilo che, pur godendo dello status di rifugiato in detto Stato, hanno presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro, e loro numero per Stato membro,
      • per Stato membro, il numero dei richiedenti asilo che hanno già ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, e loro numero per Stato membro.
  4. L'unità centrale assicura che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento Eurodac, i confronti effettuati in base a una richiesta di uno Stato membro possano riguardare anche i dati precedentemente trasmessi da questo stesso Stato membro.
Articolo 6 - Entrata in vigore
  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
  2. Il Consiglio riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dall'avvio dell'attività dell'Eurodac.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente
A. Acebes Paniagua

(1) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(2) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

ALLEGATO I - Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

ANSI/NIST-CSL 1 1993

e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro

Si applica la seguente norma ISO:

ISO 3166 - codice di 2 lettere

ALLEGATO II