Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo VII - Sezione I
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TITOLO VII.
SEZIONE PRIMA
Delle pene.
89. I Capi posti potranno impiegare verso le guardie civiche di servizio i seguenti mezzi di punizione: 1.° Una fazione fuori del turno ordinario, da farsi da quella guardia civica che avesse mancato all’appello, o che si fosse assentata dal posto senza permesso. 2.° La detenzione nella camera di reclusione del posto, fino allo smontare della guardia, da subirsi da qualunque guardia civica di servizio, per essersi ridotta in istato di ebrezza, o per essersi resa colpevole d’inquietezze, ingiurie, provocazione a mancanze, violenze ec.; senza pregiudizio del rinvio al consiglio di disciplina, se la mancanza esigesse una punizione più grave.
90. Se una guardia civica, un caporale, o un sotto-ufficiale avrà mancato al servizio, sarà obbligato di montare una guardia di più, oltre quella dell’ordinario servizio, presso l’ordine del Comandante del corpo.
91. In Roma e nelle altre città dello Stato, nelle quali verrà il comando della guardia civica costituita di più battaglioni , affidato ad un comandante superiore, questo, o l’ufficiale di Stato Maggiore che lo rappresenta, potrà punire le trasgressioni al servizio,commesse dagli ajutanti di Stato Maggiore, è dagli altri ufficiali pagati, con gli arresti, o semplici o di rigore, con ritiro delle armi, da uno fino ai tre giorni; e le trasgressioni commesse dalle guardie, caporali, sotto ufficiali, ufficiali, ed ufficiali di Stato maggiore, con l’ammonizione, con la detenzione, o cogli arresti semplici respettivamente ai gradi, da uno fino ai due giorni; senza pregiudizio del ricorso o del rinvio innanzi ai consigli di disciplina, a seconda della gravità delle mancanze.
92. Tutti i comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, loro subordinati, con gli arresti semplici fino ai due giorni, e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, sotto-ufficiali, ed ufficiali l’ammonizione, senza pregiudizio come sopra.
95. I capitani comandanti le compagnie, non unite in battaglioni, potranno egualmente ammonire le guardie, i caporali, i sotto ufficiali, e gli ufficiali, sempre senza pregiudizio del ricorso, o del rinvio innanzi al consiglio di disciplina.
94. I tamburri maggiori, i caporali tamburri, ed i tamburri , o trombe, potranno essere puniti con la prigione fino ai tre giorni dai capitani delle compagnie, fino agli otto dai comandanti dei battaglioni, e fino a quindici giorni dal comandante superiore dei battaglioni riuniti.
95. I consigli di disciplina, ne’ casi previsti qui appresso, infliggeranno le seguenti punizioni:
1.° L’ammonizione.
2.° L’arresto non maggiore di tre giorni.
3.° L’ammonizione pubblicata negli ordini.
4.° La prigione non maggiore di tre giorni.
5.° La privazione del grado.
96. Con l’ammonizione sarà punito l’ufficiale che avrà commesso una infrazione, sebbene leggera, alle regole del servizio.
97. Con l’ammonizione, pubblicata con gli ordini, sarà punito l’ufficiale che, essendo in servizio, o fuori, ma con la uniforme della Guardia Civica, terrà una condotta che possa recare danno alla disciplina, o all’onore della Guar dia Civica, o all’ordine pubblico.
98. Sarà punito con gli arresti, o con la detenzione, secondo la gravità dei casi, qualunque ufficiale il quale, essendo di servizio, si sarà reso colpevole delle seguenti mancanze:
1. Di disobbedienza, e d’insubordinazione.
2. Di mancanza di rispetto, di espressioni offensive, o d’insulti verso ufficiali di un grado superiore.
3.° Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso d’autorità.
4.° Di qualunque mancanza ad un servizio comandato.
5.° Di qualunque infrazione alle regole di servizio.
99. Le pene indicate agli articoli 96. 97. nei casi, e secondo le circostanze, potranno essere applicate ancora ai sotto-ufficiali, caporali, e guardie.
100. Con la prigione che non oltrepasserà i due giorni, e che si estenderà fino ai tre, in caso di recidiva, sarà punito ogni sotto-ufficiale, caporale, e guardia civica colpevole:
1.° Di disobbedienza, o d’insubordinazione, o di avere ricusato per la seconda volta un servizio ordinato.
2.° Di essere alterato dal vino essendo in servizio o di una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della guardia civica, o all’ordine pubblico.
3.° Di avere in servizio abbandonato le armi, od il posto prima di essere rilevato.
101. Sarà privato del grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale, che dopo aver subita una punizione dal consiglio di disciplina, e prima che sia passata un epoca minore di un anno, si rendesse colpevole di un altra mancanza, che porti la pena della detenzione.
Qualunque ufficiale, sotto-ufficiale, e caporale privato del respettivo grado, non potrà riottenerlo, fuorchè all’epoca delle nuove nomine.
102. La guardia civica prevenuta di aver venduto a suo profitto gli effetti qualunque di proprietà del governo, e che ha ricevuto in consegna, sarà tradotta innanzi al tribunale ordinario competente, per esservi giudicata.
103. Ogni guardia civica, che nello spazio di un anno avrà subito due condanne dal consiglio di disciplina, per essersi ricusata al servizio, sarà per la terza simile mancan za condannata alla prigione, che non potrà eccedere i dieci giorni, nè essere minore di cinque.
In caso di nuova recidiva, la prigione non sarà minore de’ dieci giorni, nè maggiore dei venti.
104. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, il quale ricuserà obbedire ad una requisitoria delle autorità governative, aventi il diritto di domandare la forza pubblica, o che avrà agito senza tale requisitoria, e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà tradotto innanzi al tribunale ordinario competente, che, nel silenzio delle leggi comuni, procederà con le leggi militari.
La procedura porterà con se la sospensione del grado; e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.