Riforma Fornero/Art. 24 c. 10

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Riforma Fornero/Art. 24 c. 9

Riforma Fornero/Art. 24 c. 10 agg. 2 IncludiIntestazione 5 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 9 Art. 24 c. 10 agg. 2

Testo in vigore dal: 6-12-2011 al: 27-02-2012

Pensioni A.G.O. requisiti per conseguire la pensione anticipata e modalità di decurtazione della rata

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.