Riforma Fornero/Art. 24 c. 20

Da Wikisource.
Riforma Fornero/Art. 24 c. 19

Riforma Fornero/Art. 24 c. 20 agg. 1 IncludiIntestazione 12 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 19 Art. 24 c. 20 agg. 1

Testo in vigore dal: 6-12-2011 al: 27-12-2011

Disposizioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.