Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 bis agg. 8 prov

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Riforma Fornero/Art. 24 c. 25

Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 bis agg. 8 IncludiIntestazione 2 agosto 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 25 Art. 24 c. 25 bis agg. 8

Testo in vigore dal: 21-5-2015 al 20/7/2015

(agg.8 prov)

N.B. In sede di conversione del D.L. 65/2015 si sono avute delle modificazioni per cui gli effetti sulla riforma Fornero sono stati annullati come se il D.L. non fosse mai esistito. Si riporta per ragioni di continuità legislativa il testo cassato. Quindi, nel sito Normattiva nella corrispondente Legge Fornero, sono state cassate definitivamente le modifiche dovute al primo D.L. 65/2015 mentre nel D.L. 65/2015 vengono mantenute come vigenti dal 21/05/2015 al 20/07/2015 per cui nello stesso database ufficiale dello Stato Italiano, la stessa norma si considera sia vigente che non vigente.

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2014-15-16

((25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento)). ((37))


AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65 ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3) che:

"2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015".