Riforma Fornero/Art. 24 c. 27 agg. 1

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Riforma Fornero/Art. 24 c. 27-bis agg. 1 IncludiIntestazione 6 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 26 Art. 24 c. 27-bis agg. 1

Art. 24 c. 27 previgente

Testo in vigore dal: 28-12-2011

(agg.1)

Istituzione Fondo per l'occupazione giovanile e delle donne

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, ((con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015)). Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.