Riforma Fornero/Art. 24 c. 4

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Riforma Fornero/Art. 24 c. 3

Riforma Fornero/Art. 24 c. 4 agg. 5 IncludiIntestazione 4 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 3 Art. 24 c. 4 agg. 5

Testo in vigore dal: 6-12-2011 al 30-10-2013

Pensioni AGO destinatari della riforma e incentivi al posticipo del pensionamento

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.